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Ordinanza ingiunzione nei confronti di RFI S.p.A. - 8 febbraio 2007 [1386338]

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[doc. web n. 1386338]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di RFI S.p.A. - 8 febbraio 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 4 dell´8 febbraio 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 10 ottobre 2005 nei confronti di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. con sede in Roma piazza della Croce rossa n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 12445 datata 24 giugno 2005) e su specifica delega di questa Autorità (n. 12446 del 24 giugno 2005), ha svolto accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute del 13, 14 e 21 luglio 2005 dai quali è risultato che la società effettua trattamenti di dati personali tramite sistemi di videosorveglianza ubicati presso le stazioni ferroviarie di Sant´Arcangelo di Romagna (RN), Svignano sul Rubiconde (FC), Gambettola (FC), Cesena (FC), Forlì (FC), Faenza (RA), Castel bolognese (RA); considerato altresì, come accertato presso le predette stazioni e dichiarato anche dalla società, che quest´ultima non ha fornito agli interessati la prescritta informativa nelle forme previste dall´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 181 del 10 ottobre 2005 con cui sono state contestate alla predetta società distinte violazioni previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, per ciascuna delle sette stazioni ove è stato constatato un trattamento in assenza di informativa, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha ribadito di non aver dato puntuale adempimento alle disposizioni in materia di informativa semplificata in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per mezzo di impianti di videosorveglianza, giustificando il medesimo inadempimento sia con la diffusione territoriale delle stazioni gestite dalla società, sia con la circostanza che il sistema, adottato per esclusive finalità di sicurezza, è risalente ai primi anni novanta, ossia prima dell´entrata in vigore della normativa sulla protezione dei dati personali;

RILEVATO che la società, per finalità di sicurezza, effettua un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, per mezzo di un unico sistema di videosorveglianza, definito "Sistema Comando e Controllo" le cui immagini sono registrate, in luoghi diversi, presso distinte stazioni ferroviarie e presso l´unica sede dell´edificio sito in Bari Lamasinata (sala telesorveglianza e sicurezza) dove sono anche conservate;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato con cui si è dato avvio al procedimento. L´elevato numero di stazioni, pur rappresentando un fattore di complessità sotto il profilo gestionale, non può essere considerato quale causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell´art. 4 della legge n. 689/1981, né può rilevare come scriminante la circostanza che il sistema utilizzato sia stato realizzato in epoca anteriore all´entrata in vigore della normativa sulla protezione dei dati personali;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta, al genere di trattamento di dati personali, alle dimensioni (volume d´affari) della società, nella misura di euro seimila;

VISTO l´art. 161 del Codice che prevede la facoltà di aumentare fino al triplo la sanzione edittale quando, in ragione delle rilevanti condizioni economiche del contravventore, la stessa risulti inefficace;

CONSIDERATE le condizioni economiche della società che inducono a ritenere congrua l´applicazione di tale coefficiente nella misura del triplo, quantificando, quindi, la sanzione in euro diciottomila per ciascuna violazione;

RITENUTO, tuttavia, che, nel caso di specie, in ragione dell´unicità del sistema di videosorveglianza impiegato presso diverse stazioni possa essere applicata un´unica sanzione aumentata fino al triplo, ai sensi dell´art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981, in considerazione del fatto che, attraverso un´unica condotta omissiva, sono state commesse più violazioni (sette) della stessa disposizione di legge (artt. 13 e 161 del Codice);

RITENUTO, pertanto, di dover quantificare conclusivamente la misura della sanzione in euro cinquantaquattromila;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. con sede in Roma piazza della Croce rossa n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Roma" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1386338
Data
08/02/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca