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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Vibo Valentia 8 - 8 febbraio 2007 [1386346]

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[doc. web n. 1386346]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Vibo Valentia 8 - 8 febbraio 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 8 dell´8 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 27 maggio 2005 nei confronti dell´Azienda sanitaria n. 8 di Vibo Valentia, sita in Vibo Valentia via Dante Alighieri s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 7738 datata 21 aprile 2005) e su specifica delega di questa Autorità (n. 7740 del 21 aprile 2005), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 27 maggio 2005 dai quali è risultato che l´Azienda effettua, in qualità di titolare,  trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice (dati genetici e dati biometrici, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica e relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria, trattati su supporti elettronici e cartacei) da epoca anteriore l´intervento in argomento; considerato altresì, che il titolare non ha effettuato tempestivamente la notificazione a questa Autorità ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice;

VISTO il verbale n. 112 del 27 maggio 2005 con cui si è contestata alla predetta Azienda sanitaria la violazione prevista dall´art. 163 del Codice, in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´azienda ha ribadito di non aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, sostenendo che il Direttore generale pro-tempore è stato nominato con deliberazione della Giunta regionale della Calabria in data 15 aprile 2004, quindi solo 15 giorni prima la scadenza del termine per la notificazione al Garante (30 aprile 2004). Ciò, renderebbe incolpevole la condotta omissiva del titolare del trattamento dei dati anche in ragione del fatto che la responsabilità amministrativa non sarebbe comunque addebitabile al Direttore generale (legale rappresentante), in quanto quest´ultimo, con delibera direttoriale n. 65 del 26 maggio 2004, ha nominato un dirigente quale responsabile aziendale della privacy conferendogli pieni poteri in materia di trattamento dei dati personali;

RILEVATO che l´attività svolta dall´azienda configura un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a) e b), e 38 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´azienda nelle memorie difensive non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione con cui si è dato avvio al procedimento; considerato, in particolare, che, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. f) del Codice, "titolare del trattamento" è "la persona fisica, la persona giuridica e qualsiasi altro ente, associazione ed organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza". Il medesimo Codice, all´art. 28, prevede che quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l´entità nel suo complesso. Nel caso di specie, quindi, il Codice consente di individuare puntualmente il titolare del trattamento nell´Azienda sanitaria nr. 8 di Vibo Valentia. Essendo la notificazione un adempimento che la legge (art. 37) riconduce al titolare del trattamento, la responsabilità derivante dalla condotta omissiva deve pertanto essere ascritta all´azienda stessa, in persona del legale rappresentante pro-tempore (nel caso di specie, il Direttore generale). La circostanza relativa alla nomina di un responsabile aziendale della privacy, peraltro oltre il predetto termine per l´adempimento, non appare, quindi, conferente e, in ogni caso, non sottrae l´azienda titolare del trattamento dalle conseguenze connesse all´omissione della notificazione richiesta dall´art. 37 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due sole testate giornalistiche, di cui una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata ne "Il Corriere della Sera" e, l´altra, ne "Il quotidiano della Calabria";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale n. 8 di Vibo Valentia, sita in Vibo Valentia via Dante Alighieri s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulle testate giornalistiche  "Il Corriere della Sera " e "Il quotidiano della Calabria";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Catanzaro-succursale di Vibo Valentia" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1386346
Data
08/02/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca