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Provvedimento del 18 gennaio 2007 [1386353]

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[doc. web n. 1386353]

Provvedimento del 18 gennaio  2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196/2003) con la quale XY, nel lamentare la pubblicazione sul sito Internet www.ilvelino.it di dati personali che lo riguardano contenuti in un´ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip presso il Tribunale di Milano con riferimento ad una vicenda che lo aveva visto interessato quale persona offesa dal reato, ha chiesto a Il Velino s.r.l., in qualità di editore titolare del trattamento, di cancellare tali dati, ritenendo la loro diffusione eccedente rispetto all´esigenza di informazione per la quale l´ordinanza è stata pubblicata;

VISTO il riscontro del 25 ottobre 2006 con il quale Il Velino s.r.l. ha dichiarato di "aver rimosso dal (…) sito internet www.ilvelino.it i file contenenti copia dell´ordinanza di applicazione della misura cautelare personale" oggetto della richiesta dell´interessato;

VISTO il ricorso presentato al Garante da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Valentina Frediani presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti di Il Velino s.r.l. in qualità di editore dell´agenzia di stampa "Il Velino", con il quale il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro, ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati personali che lo riguardano, chiedendo anche al Garante di "considerare e accertare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni" e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 11 dicembre 2006 con la quale la società resistente ha dichiarato di aver cancellato i dati personali del ricorrente da tutti i propri archivi, precisando che "tale cancellazione era stata già effettuata in seguito alla precedente richiesta del signor XY"

VISTA la memoria con la quale, il 15 dicembre 2006, il ricorrente ha ribadito di ritenere illecito il trattamento effettuato senza consenso dalla resistente ed ha insistito nelle proprie richieste relative al risarcimento del danno e alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta del ricorrente, avendo la resistente dichiarato, con circostanza non contestata, di aver cancellato i dati personali in questione;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta dell´interessato relativa al risarcimento del danno, non avendo questa Autorità competenza in materia;

RITENUTO che sussistono infine giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara inammissibile la richiesta relativa al risarcimento del danno;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1386353
Data
18/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso