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Provvedimento del 18 gennaio 2007 [1386364]

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[doc. web n. 1386364]

Provvedimento del 18 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato l´11 ottobre 2006, presentato da Alberto Valle nei confronti di Experian Information Services S.p.A. con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento sarebbe illecito, non avendo ricevuto né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 28 novembre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria depositata il 22 novembre 2006 con la quale Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata con riferimento ad un prestito personale erogato da Finconsumo Banca S.p.A. in data 15 febbraio 2001 ed estinto con "segnalazione di ritardi nei pagamenti regolarizzati da meno di 12 mesi" (regolarizzazione avvenuta nel febbraio 2006); rilevato che, ad avviso della resistente, la conservazione è giustificata, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

VISTO che con la predetta nota Experian Information Services S.p.A., nel ricordare di aver inviato in risposta all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice due note datate 15 maggio 2006 e 31 maggio 2006 con le quali aveva comunicato all´interessato i dati che lo riguardano, ha anche precisato di aver cancellato tutte le altre informazioni già presenti nel sistema di informazioni creditizie relative ai finanziamenti contratti dall´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 20 dicembre 2006 in risposta a specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Santander Consumer Bank S.p.A. (già Finconsumo Banca S.p.A.), in relazione al prestito personale erogato al ricorrente, ha confermato che "il citato rapporto si è chiuso in data 01/03/2006 e non risultano importi ancora dovuti dal ricorrente", sebbene nel corso della durata del rapporto si siano "verificati alcuni ritardi (poi successivamente regolarizzati)"; rilevato che la banca ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dal cliente, comprensivo della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato, infine, che la medesima società ha anche prodotto "copia degli avvisi di imminente registrazione nei S.i.c." spediti all´interessato in data 21 settembre 2005 e 20 dicembre 2005;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto dall´interessato nel ricorso, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005;

RILEVATO che, con riferimento al prestito personale erogato da Santander Consumer Bank S.p.A. in data 15 febbraio 2001, tale società ha inviato copia delle comunicazioni contenenti il preavviso di imminente o ulteriore registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie, inviate al ricorrente; rilevato che la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo" deve essere quindi dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti regolarizzati da meno di 12 mesi (art. 6, comma 2, lett. a) del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo", avendo la resistente comunicato di averli cancellati con comunicazione inoltrata, però, all´indirizzo personale del ricorrente anzichè (come dovuto) al domicilio da questi specificamente eletto nell´istanza ex art. 7;

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi a una richiesta di finanziamento rivolta a Bipitalia Ducato S.p.A. in data 11 luglio 2006 e ad un finanziamento erogato da Plusvalore il 22 maggio 2006 (in quanto trattasi di rapporti successivi all´inoltro dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi al finanziamento erogato da Santander Consumer Bank S.p.A. (già Finconsumo Banca S.p.A.) ed ancora visualizzato nel sistema di informazioni creditizie gestito da Experian Information Services S.p.A.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli