g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 25 gennaio 2007 [1386860]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1386860]

Provvedimento del 25 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione prodotta da XY il quale, dopo aver acquistato un immobile, ha inviato all´amministratore del relativo condominio un´istanza con la quale, nell´allegare una scheda contenente i propri dati personali al fine di farli inserire nell´archivio dell´amministrazione, ha anche chiesto di conoscere "gli importi dovuti come acconti e conguagli per la gestione condominiale (…), nonché le modalità di pagamento"; rilevato che, essendo l´istanza rimasta senza riscontro, l´interessato ha presentato un ricorso ex art. 145 del Codice nei confronti del condominio di via Candiani 101-Milano in persona dell´amministratore rag. Gianandrea Gandini, con il quale ha ribadito le istanze formulate chiedendo, altresì, di conoscere le coordinate del conto corrente bancario intestato al condominio (sul quale eventualmente effettuare i pagamenti dovuti); visto che il ricorrente ha chiesto anche di ottenere il risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 dicembre 2006 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 15 novembre 2006 con la quale l´amministratore del condominio resistente ha sostenuto di aver "provveduto immediatamente a modificare i dati anagrafici" del ricorrente, non appena ricevuto la sua richiesta in merito, codificando "nel proprio sistema informatico di gestione condominiale il nuovo proprietario"; rilevato che lo stesso amministratore ha sostenuto di aver già inviato alla precedente proprietaria una "lettera liberatoria circa i versamenti effettuati sino alla data del presunto rogito" e che "i conteggi richiesti (…) non sono stati effettuati, in quanto spettanti al precedente proprietario"; rilevato che l´amministratore ha inviato copia di un parere reso da un consulente dell´Anaci-Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari in ordine al trattamento dei dati personali in questione;

VISTE le note fatte pervenire il 23 novembre e l´11 dicembre 2006 con le quali il ricorrente, ritenendo insoddisfacenti i riscontri ottenuti, ha ribadito le proprie richieste; rilevato che lo stesso ha, tra l´altro, dichiarato di non avere intenzione di saldare i bollettini di pagamento ancora intestati al nome della precedente proprietaria;

VISTA la nota inviata il 10 gennaio 2007 con la quale il citato amministratore ha sostenuto di aver spedito al ricorrente "i bollettini a Lui intestati, completi di tutti i dati relativi al conto corrente del condominio, relativi alla rate condominali da lui dovute";

VISTA la nota parimenti inviata il 10 gennaio 2007 con la quale il ricorrente si è infine dichiarato soddisfatto, ribadendo, tuttavia, la richiesta di risarcimento del danno e di rimborso delle spese del procedimento;

RITENUTO che in ordine alla richiesta di risarcimento del danno il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a tali richieste le quali devono essere proposte, se del caso, dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RILEVATO che il ricorso viene preso in considerazione limitatamente ai profili concernenti le richieste di accesso e di aggiornamento dei dati personali del ricorrente (quest´ultima peraltro formulata solo in maniera implicita nell´istanza ex art. 7 del Codice); dati detenuti e trattati dal condominio (in persona dell´amministratore pro tempore) in relazione all´unità immobiliare di cui l´interessato è proprietario;

RITENUTO che deve essere dichiarato in proposito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il condominio resistente fornito sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistono infine giusti motivi per compensare le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma,  25 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1386860
Data
25/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso