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Provvedimento del 18 gennaio 2007 [1387100]

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[doc. web n. 1387100]

Provvedimento del 18 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata il 22 giugno 2006 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con la quale Marta Nagy ha chiesto a Banca Mediolanum S.p.A. di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscerne l´origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, l´indicazione dei sistemi di informazioni creditizie cui i dati fossero stati comunicati, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato; vista anche la successiva istanza del 1° agosto 2006 con la quale l´interessata, avendo appreso di essere stata segnalata da Banca Mediolanum S.p.A. al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. in relazione ad una "sofferenza regolarizzata", oltre a ribadire le citate richieste cui sarebbe stato dato un riscontro inidoneo, ha anche chiesto alla citata banca (con la quale aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente) di attivarsi per la cancellazione dei dati personali che la riguardano dagli archivi di Crif S.p.A.;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 ottobre 2006, presentato da Marta Nagy nei confronti di Banca Mediolanum S.p.A., con il quale la ricorrente ha ribadito le proprie istanze, rilevando, con riferimento alla richiesta di cancellazione dei dati relativi alla "sofferenza regolarizzata", che, a suo avviso, secondo il codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, a tali sistemi possono essere comunicati soltanto "i dati relativi ai rapporti di credito al consumo o riguardanti l´affidabilità e la puntualità nei pagamenti, e non rapporti di conti corrente"; rilevato, inoltre, che la ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 22 novembre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota inviata il 9 novembre 2006 e la successiva memoria inviata  il 13 novembre 2006 con le quali la resistente ha inviato copia della documentazione attinente ai rapporti contrattuali intercorsi con l´interessata (conto corrente e fido di conto); rilevato che la resistente ha fornito anche indicazioni in ordine all´origine dei dati, alle finalità, alle modalità ed alla logica del trattamento, fornendo altresì gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati ai sensi dell´art. 29 del Codice; rilevato che la resistente, in relazione alla richiesta di cancellazione dell´informazione relativa alla "sofferenza regolarizzata" contenuta nell´archivio di Crif S.p.A., ha sostenuto che la segnalazione in questione è relativa alla mancata restituzione da parte della ricorrente della somma utilizzata in virtù del fido di conto concessole dalla banca; rilevato che la resistente ha altresì dichiarato che la posizione della ricorrente "è stata deliberata a sofferenza" solo dopo infruttuosi tentativi volti al recupero del credito e che la comunicazione dei dati a Crif S.p.A. sarebbe, a suo avviso, lecita, essendo l´inadempimento derivato da un fido di conto che è posizione da equiparare ad un finanziamento; rilevato che la resistente ha infine sostenuto che la posizione della ricorrente, pur essendo indicata quale "sofferenza regolarizzata", non è stata mai in realtà regolarizzata dall´interessata (che è rimasta, invece, "debitrice nei confronti della banca dell´intera somma rivendicata, ulteriormente maggiorata degli interessi medio tempore maturati") e che pertanto, a seguito della correzione dei dati inesatti che la resistente intende chiedere a Crif S.p.A., gli stessi potranno essere conservati nel relativo sistema di informazioni creditizie per 36 mesi quale effetto di un "cd. evento negativo non sanato";

VISTE le memorie inviate il 13 e il 21 novembre 2006 con le quali la ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dalla resistente avendo quest´ultima fornito copia di numerosi documenti (estratti conto, moduli di apertura di conto corrente, lettere, ecc.), ma non avendo la stessa estrapolato i dati dai propri archivi, "anche attraverso un´accurata selezione informatizzata", e comunicato gli stessi in forma intelligibile; rilevato, inoltre, che la ricorrente ha comunicato di aver contestato l´importo della somma di cui sarebbe debitrice e di non aver ricevuto dalla banca alcuna comunicazione relativa all´iscrizione dei dati che la riguardano nell´archivio di Crif S.p.A., secondo quanto invece previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie;

VISTA la memoria del 29 dicembre 2006 con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha ribadito la liceità della comunicazione effettuata a Crif S.p.A. prima del 1° maggio 2005 (in un periodo in cui l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia non dispiegava i propri effetti), precisando che comunque "la signora Nagy non dispone di alcun affidamento da parte di Banca Mediolanum quantomeno dall´aprile 2004, data di recesso della banca dal rapporto di conto corrente", che la stessa è stata segnalata in quanto debitrice della menzionata somma, più gli "interessi medio termine maturati", ed essendo la stessa risultata irreperibile come testimoniato "dal fatto che, fin dal 2003, la corrispondenza inoltrata alla ricorrente veniva costantemente resa al mittente", seppure inviata all´indirizzo dalla stessa comunicato al momento dell´apertura del rapporto di conto corrente;

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, è emerso che la ricorrente si è resa inadempiente agli obblighi di restituzione derivanti dal contratto stipulato con la banca resistente (tanto da giustificare il passaggio a sofferenza della relativa posizione debitoria e il recesso dal rapporto di conto corrente medesimo) e che la medesima posizione debitoria non risulta ancora sanata; rilevato, inoltre, che Banca Mediolanum S.p.A. ha dichiarato di aver comunicato a Crif S.p.A. i dati relativi alla sofferenza prima del 1° maggio 2005 (data a partire dalla quale trova applicazione l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie);

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi alla sofferenza comunicata dalla resistente a Crif S.p.A., dal momento che non risulta ancora decorso il termine di 36 mesi previsto per la conservazione delle informazioni di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, non regolarizzati (art. 6, comma 5, del citato del codice di deontologia e buona condotta);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste formulate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice, avendo la resistente, seppure solo nel corso del procedimento, fornito sufficiente riscontro alle stesse nel rispetto delle modalità previste dall´art. 10 del Codice, il quale consente al titolare del trattamento, "quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa", il riscontro alla richiesta di accesso "anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di euro 200 in ragione dell´insufficiente riscontro all´iniziale istanza avanzata dalla ricorrente ex artt. 7 e 8 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dell´informazione relativa alla sofferenza comunicata a Crif S.p.A.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Mediolanum S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1387100
Data
18/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso