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Provvedimento del 1 febbraio 2007 [1388645]

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[doc. web n 1388645]

Provvedimento del 1 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata il 7 febbraio 2006, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi a 3T s.r.l. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di alcuni messaggi di posta elettronica non sollecitati (relativi ai servizi offerti tramite il sito Internet "www.loveismatch.com"), ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si è opposto, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il riscontro fornito da 3T s.r.l. datato 24 febbraio 2006 con il quale la società ha riscontrato le richieste del ricorrente comunicando anche che l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente sarebbe stato escluso da qualsiasi futuro trattamento;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 dicembre 2006 da Luca Bosi nei confronti di 3T s.r.l., con il quale l´interessato, comunicando di aver ricevuto alcuni messaggi pubblicitari dalla società resistente con riferimento ai siti Internet "www.cerchietrovi.it" e "www.loveismatch.com", ha ribadito l´opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (e, in particolare, del proprio indirizzo di posta elettronica) per finalità promozionali, chiedendo anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 27 dicembre 2006, con la quale la resistente ha dichiarato di aver acquisito nuovamente i dati personali del ricorrente, dopo la citata istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, tramite un´iscrizione (effettuata da un indirizzo Ip di cui sono stati riportati gli estremi) sul sito "www.traslocando.net" che fa capo alla medesima società 3T s.r.l. (come comunicato nell´informativa posta a corredo della scheda di iscrizione pubblicata sul sito medesimo); rilevato che, con tale nota, la società ha dichiarato di voler modificare i propri "sistemi informativi al fine di escludere qualsiasi comunicazione via posta elettronica (automatica o manuale) nei confronti dell´indirizzo" di posta elettronica del ricorrente;

VISTA la memoria inviata via fax il 5 gennaio 2007 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro, dichiarando di non essersi mai iscritto al sito "www.traslocando.net" e ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento; 

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice sulla base del riscontro fornito dalla resistente che, nel corso del procedimento, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha dichiarato di modificare i propri sistemi per evitare l´ulteriore invio di comunicazioni non sollecitate al ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico unicamente di 3T s.r.l., nella misura di euro 250 previa compensazione della residua parte in ragione del riscontro fornito dalla citata resistente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di 3T s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1388645
Data
01/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso