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Provvedimento del 8 febbraio 2007 [1388712]

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[doc. web n. 1388712]

Provvedimento del 8 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 31 ottobre 2006 presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Davide Iacovozzi, nei confronti di Cassa di risparmio di Ascoli Piceno (Ca.ris.ap) S.p.A., con il quale la ricorrente (che si era vista rifiutare una richiesta di finanziamento da parte di un istituto di credito in ragione della segnalazione del proprio nominativo alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia effettuata dalla stessa Ca.ris.ap S.p.A. ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, nonché la rettifica delle informazioni, ritenute pregiudizievoli, comunicate alla predetta Centrale dei rischi; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 6 dicembre 2006 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 24 novembre 2006 con la quale la banca resistente ha sostenuto che, non appena ricevuta l´istanza del 19 luglio 2006 a firma del legale della ricorrente (pervenuta, però, priva della procura rilasciata dalla cliente al legale incaricato e senza risultare peraltro sottoscritta dalla ricorrente "a conferma della richiesta"), ha effettuato immediatamente le verifiche necessarie; rilevato che è conseguentemente emerso che nei sistemi informativi della banca la ricorrente risultava essere stata inserita erroneamente quale cointestataria, insieme ad altri due nominativi, di una garanzia di 135.000,00 euro rilasciata in favore di un terzo; rilevato che, in ogni caso, la banca resistente ha dato disposizione "ai competenti uffici per le dovute verifiche, con decorrenza retroattiva a far data dallo stesso inserimento"; rilevato che la stessa banca ha anche allegato "evidenza delle rettifiche richieste ed evase dalla stessa Centrale Rischi";

VISTA la nota inviata il 29 novembre 2006 con la quale la ricorrente ha comunicato di aver ricevuto le informazioni richieste, ribadendo la sola istanza relativa alle spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta il 4 gennaio 2007 con la quale la banca resistente ha nuovamente sottolineato che l´istanza dell´interessata, contrariamente a quanto previsto dall´art. 9 del Codice, non recava in allegato "alcuna procura o delega scritta rilasciata a favore del professionista da parte dell´interessata, onde consentirne la dovuta verifica da parte della banca"; rilevato che la banca, quanto al merito della vicenda, ha ribadito di aver subito provveduto a ovviare all´errore occorso, "non provvedendo comunque a rispondere, nello stesso interesse del cliente, in quanto non erano documentati i poteri del richiedente";

VISTA la nota inviata in data 2 febbraio 2007 con la quale la ricorrente, in risposta a specifica richiesta del Garante, ha fatto pervenire copia della delega o procura all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 rilasciata all´avv. Iacovozzi in conformità all´art. 9 del Codice;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la banca resistente fornito adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cassa di risparmio di Ascoli Piceno (Ca.ris.ap) S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Cassa di risparmio di Ascoli Piceno (Ca.ris.ap) S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1388712
Data
08/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso