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Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari del Ministero della salute - 28 febbraio 2007 [1390862]

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[doc. web n. 1390862]

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari del Ministero della salute - 28 febbraio 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dal Ministero della salute in data 22 novembre 2005 (prot. n. DGSI.DG/7912/P), così come modificata nelle date 5 maggio 2006 (prot. n. DGSI.DG/2137/P), 20 febbraio 2007 (prot. n. GAB/1624-P/CIBA/3) e da ultimo 21 febbraio 2007;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministero della salute ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero.

Il Ministero, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, il Ministero è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili dal Ministero, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero della salute per effettuare il trattamento di dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 28 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli