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Provvedimento del 1 marzo 2007 [1391828]

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[doc. web n. 1391828]

Provvedimento del 1 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 5 dicembre 2006, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Valerio Pescatore con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di un sms non sollecitato di carattere promozionale sul proprio numero di utenza telefonica mobile (relativo al servizio "Tim-Spot Miss"), ha ribadito le proprie richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che con il ricorso la ricorrente si è anche opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 16 gennaio 2007 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 dicembre 2006 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha riscontrato le richieste della ricorrente comunicando, tra l´altro, i dati personali che la riguardano detenuti presso i propri archivi, dati che sono stati forniti direttamente dall´interessata tramite l´invio di documenti relativi "all´autocertificazione possesso linea prepagata ed alla copia di documento identificativo" e aggiornati il 9 settembre 2005 in occasione di una telefonata della ricorrente al "119" (servizio assistenza clienti della società) per aderire ad un altro servizio offerto dalla predetta società, occasione nella quale la ricorrente, "ricevuta l´informativa di cui all´art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, ha consentito la ricezione di messaggi pubblicitari (…)"; rilevato che con la predetta nota la società resistente ha dichiarato di avere, a seguito della presentazione del ricorso, "modificato gli archivi per impedire l´utilizzazione dei dati (…)" per finalità promozionali o commerciali; rilevato che la resistente ha fornito indicazioni in ordine alle finalità, alle modalità e alla logica su cui si basa il trattamento, nonché ai soggetti o alle categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre a fornire gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili designati;

VISTA la memoria inviata via fax il 3 gennaio 2007 con la quale la ricorrente ha preso atto del riscontro sottolineandone la tardività e ribadendo la richiesta relative alle spese;

VISTE le memorie depositate in data 3 gennaio 2007 e 30 gennaio 2007 con le quali la resistente ha rilevato che l´istanza ex art. 7 sarebbe stata inviata via fax al numero 06.36882965 "cui corrisponde una delle linee della sede di Telecom Italia S.p.A." di Roma e "non, invece, al numero 800.600119, funzionalmente riservato ai rapporti con la clientela", circostanza che avrebbe determinato il mancato riscontro; rilevato che Telecom Italia S.p.A. ha allegato una scheda estratta dal proprio archivio informatico da cui, ad avviso della società, si desume il consenso alla ricezione di messaggi pubblicitari che la ricorrente avrebbe prestato il 9 settembre 2005 nel corso della citata telefonata al "119";

VISTE le memorie datate 9 gennaio 2007, 26 gennaio 2007 e 2 febbraio 2007, con le quali la ricorrente ha sostenuto di aver inviato l´istanza ex art. 7 "al numero di fax corrispondente alla sede del titolare del trattamento", come indicato nella sezione "Informazioni istituzionali" del sito Internet della resistente; rilevato che, sul punto, la ricorrente ha richiamato una decisione del Garante del 25 settembre 2002 nella quale è stato affermato che l´istanza ex art. 7 non deve essere necessariamente inviata alla sede principale del titolare del trattamento, potendo essere inoltrata anche "per il tramite di altre competenti articolazioni centrali o periferiche"; rilevato che la ricorrente ha ribadito di non aver "mai prestato alcun consenso al trattamento dei propri dati personali a fini promozionali e commerciali";

RITENUTO che il ricorso è ammissibile, avendo la ricorrente inviato l´istanza ex art. 7, via fax in data 26 ottobre 2006, presso la sede della direzione generale di Roma del titolare del trattamento, istanza cui è stato fornito riscontro solo dopo la proposizione del ricorso; ritenuto che i diritti di cui all´art. 7 del Codice risultano essere stati esercitati correttamente, in quanto l´istanza "può presumersi conosciuta una volta giunta in un luogo che rientra nella sfera di dominio e controllo del destinatario" (vedi Provv. del 25/9/2002, in Boll. n. 31/settembre 2002, pag. 33, doc. web n. 1066179); considerato che, nel caso di specie, l´invio dell´istanza è stato effettuato presso una delle sedi principali della società e che non esisteva alcun obbligo per l´interessato di inoltrarla presso specifici recapiti individuati dal titolare del trattamento per la gestione, anche ad altri fini, dei rapporti con la clientela;

RITENUTO che, a prescindere dai controversi profili attinenti alla manifestazione del consenso al trattamento dei dati per scopi promozionali e commerciali, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice; ciò, sulla base di quanto il titolare del trattamento ha sostenuto, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazione e notificazioni al Garante"), attestando che si asterrà da ogni trattamento dei dati della ricorrente per finalità promozionali e commerciali ed avendo fornito la resistente un riscontro sufficiente anche in ordine alle restanti richieste dell´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo; ritenuto, altresì, di porre tale ammontare a carico di Telecom Italia S.p.A., misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 1 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli