Provvedimento del 1 marzo 2007 [1396505]
Provvedimento del 1 marzo 2007 [1396505]
[doc. web n. 1396505]
Provvedimento del 1 marzo 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), avanzata il 30 settembre 2006 da Vittorio Bruno nei confronti di Pierpaolo Barbieri -a nome del quale risulta registrato il sito Internet www.artistitelevisivi.com (relativo all´organizzazione di eventi con la presenza di personaggi dello spettacolo) con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di alcune comunicazioni promozionali non sollecitate, ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che, con la medesima nota, l´interessato si è altresì opposto al trattamento dei dati che lo riguardano per finalità promozionali;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 22 novembre 2006 dall´avv. Vittorio Bruno nei confronti di Pierpaolo Barbieri con il quale il ricorrente, nel lamentare l´inidoneità del riscontro ottenuto, ha ribadito le istanze proposte chiedendo anche di porre a carico del resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota dell´8 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata via fax il 20 dicembre 2006, con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste del ricorrente sostenendo, in particolare, che "l´invio delle (…) comunicazioni è da ritenersi un errore" in quanto il ricorrente stesso, attesa la sua professione, non rientra nel target dei potenziali clienti; visto che il titolare del trattamento ha comunicato al ricorrente di aver "provveduto a rimuoverlo" dalla propria rubrica di destinatari di comunicazioni commerciali e/o promozionali;
RITENUTO di dover, pertanto, dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice alla luce del riscontro fornito nel corso del procedimento dal resistente il quale, con attestazione della cui veridicità risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha assicurato di aver già adottato misure idonee ad impedire l´ulteriore invio di comunicazioni promozionali non sollecitate all´interessato;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Pierpaolo Barbieri in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Pierpaolo Barbieri, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 1 marzo 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli