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Provvedimento del 16 marzo 2007 [1397303]

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[doc. web n. 1397303]

Provvedimento del 16 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 19 gennaio 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Dolores Occhinegro, nei confronti di Diners Club Italia s.r.l., con il quale il ricorrente (titolare di una carta di credito emessa da tale società), essendo stato segnalato nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., (con indicazione di "revoca per morosità" della predetta carta), ha ribadito la richiesta, contenuta in un´istanza ex art. 7 del Codice, volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano, nonché a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento; rilevato che il ricorrente (al quale era stata rifiutata l´instaurazione di un rapporto di conto corrente da parte di un istituto di credito, in quanto "cattivo pagatore") ha anche chiesto alla medesima società di attivarsi per far rettificare i dati relativi alla segnalazione di morosità, a suo avviso "non corrispondente al vero", con attestazione relativa a coloro cui tali dati sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 28 febbraio 2007, con la quale il ricorrente ha fatto presente "di aver ricevuto soddisfacente ed esaustivo riscontro da parte del titolare del trattamento (…) alle istanze (…) avanzate";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE 
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1397303
Data
16/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso