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Provvedimento del 21 marzo 2007 [1399163]

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[doc. web n. 1399163]

Provvedimento del 21 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 18 dicembre 2006, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Carmine Aiello, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto a tale società di cancellare i dati, ritenuti inesatti, relativi ad una sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei propri confronti nel 1988; rilevato che il ricorrente, che nel frattempo ha ottenuto la riabilitazione civile (dopo che il Tribunale di Torre Annunziata, nel 2001, aveva dichiarato chiusa la procedura fallimentare avendo riscontrato l´integrale esecuzione degli obblighi del concordato fallimentare omologato nel 2000), ha ritenuto illecito il trattamento di tali dati, essendo stata annotata la chiusura del fallimento presso i pubblici registri immobiliari; rilevato che il ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la società a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax l´8 gennaio 2007, con la quale Crif S.p.A. ha comunicato i dati riferiti al ricorrente censiti nella banca dati "Informazioni da tribunali e registri immobiliari" e ha rilevato che tali informazioni, che riguardano una sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata nei confronti del ricorrente, sarebbero "in linea con le informazioni presenti presso la base dati pubblica gestita dall´Agenzia del Territorio, competente per circoscrizione territoriale"; rilevato che la resistente ha dichiarato che, "venendo incontro alle esigenze del ricorrente medesimo (…)" e senza alcuna ammissione di responsabilità, ha cancellato le informazioni ritenute pregiudizievoli dalla banca dati in cui le stesse erano riportate;

VISTA la nota pervenuta il 25 gennaio 2007 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto;

VISTA la nota inviata il 16 febbraio 2007 con la quale la resistente ha inviato un report aggiornato riferito al ricorrente nel quale non risultano presenti informazioni censite nella predetta banca dati "Informazioni da tribunali e registri immobiliari";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente cancellando le informazioni in questione che risultavano, peraltro, parzialmente difformi dalle evidenze riportate sugli atti giudiziari prodotti dal ricorrente in allegato al ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

a) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE 
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1399163
Data
21/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso