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Provvedimento del 21 marzo 2007 [1401205]

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[doc. web n. 1401205]

Provvedimento del 21 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 18 dicembre 2006 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Tonia D´Oronzo, nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia, e di Crif S.p.A.; rilevato che il ricorrente ha chiesto, ribadendo le istanze formulate con l´istanza ex art. 7 del Codice (d.lg. n. 196/2003),  nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., la cancellazione dei dati pregiudizievoli relativi all´iscrizione di un´ipoteca giudiziale (oggetto, successivamente, di "annotamento di cancellazione"); dati che, ricevuta l´istanza ex art. 7, Cerved Business Information S.p.A. si sarebbe limitata a spostare dalla sezione "Pregiudizievoli di Conservatoria" in quella contenente "altri atti significativi di Conservatoria"; rilevato che il ricorrente ha chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dei medesimi dati dalla banca dati "Informazioni da tribunali e registri immobiliari"; rilevato che il ricorrente ha altresì ribadito nei confronti di entrambe le società la richiesta di attestare che l´operazione di cancellazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati, la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gli ulteriori dati che lo riguardano e la richiesta di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili "ex art. 5, comma 2, del Codice";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 febbraio 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 24 gennaio 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di aver provveduto, "come puro gesto di disponibilità per la definizione della questione oggetto di ricorso" a cancellare le informazioni, di fonte pubblica, riferite all´ipoteca giudiziale (in precedenza iscritta presso l´Agenzia del territorio di Brindisi) "colpita da annotamento" e, quindi, da non considerarsi, a suo avviso, pregiudizievole (considerato che tale annotamento indicherebbe solo un´intervenuta variazione o rettifica dell´atto che, "in quasi tutti i casi, sarà o un restringimento o una cancellazione del gravame"); rilevato che Crif S.p.A. ha inviato anche un documento da cui risulta che, allo stato, il nominativo del ricorrente non risulta più censito nella banca dati "Informazioni da tribunali e registri immobiliari"; rilevato, infine, che tale resistente ha fornito indicazioni in ordine all´origine dei dati, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento e ai responsabili designati ai sensi dell´art. 29 del Codice, ribadendo quanto comunicato al ricorrente prima della proposizione del ricorso (come da documento del 15.11.2006 allegato alla nota); vista la nota del 27 febbraio 2007 nella quale Crif S.p.A. ha confermato le proprie posizioni;

VISTA la memoria inviata il 26 gennaio 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha sostenuto che i dati dalla stessa censiti in relazione all´ipoteca giudiziale in questione, annotata di cancellazione, sarebbero identici a quelli contenuti nei pubblici registri immobiliari e non sarebbero "pregiudizievoli" in quanto, come risulta da copia del "Dossier persona" relativo al ricorrente aggiornato al 9.10.2006, nella sezione "Controllo automatico eventi pregiudizievoli" è riportata l´indicazione "Nessun evento da segnalare" e la "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" è considerata "Bassa/Nulla"; rilevato che, "al solo fine di venire incontro alle richieste dell´interessato e tenuto conto che la iscrizione ipotecaria risale all´anno 2000, la Cerved B.I. Spa ha provveduto spontaneamente alla cancellazione definitiva di entrambi i dati"; rilevato che anche tale resistente ha fornito indicazioni in ordine all´origine dei dati, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento e al responsabile del trattamento designato;

VISTE le memorie inviate il 26 e 27 gennaio 2007, nonché il verbale dell´audizione del 29 gennaio 2007 con i quali il ricorrente ha ribadito le richieste formulate nel ricorso, chiedendo altresì il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata il 14 marzo 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha trasmesso copia della schermata del prodotto Cerved "Eventi di conservatoria" riferito al ricorrente, da cui risulta che i dati riferiti all´ipoteca giudiziale sono stati cancellati;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di cancellazione e relativa attestazione dei dati riferiti all´ipoteca giudiziale in questione, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambe le resistenti, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, risultando dalla documentazione in atti che entrambe le società hanno cancellato i dati in questione dalle loro banche dati;

RILEVATO che la richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili "ex art. 5, co.2 del Codice", formulata dal ricorrente nell´istanza ex art. 7 e ribadita con il ricorso, può essere utilmente qualificata alla stregua di una richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati ai sensi dell´art. 29 del Codice, posto che le società resistenti hanno entrambe sede legale nel territorio italiano, devono applicare la disciplina sul trattamento dei dati personali e non sono, quindi, tenute a nominare il rappresentante previsto dall´art. 5, comma 2, del Codice;

RILEVATO che, in ordine alle richieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gli ulteriori dati che riguardano il ricorrente e di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili designati ai sensi dell´art. 29 del Codice, il ricorso deve essere dichiarato infondato nei confronti di Crif S.p.A., avendo tale resistente fornito sufficiente riscontro prima del ricorso;

RILEVATO che, in ordine alle richieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gli ulteriori dati che riguardano il ricorrente e di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del titolare del trattamento, il ricorso deve essere dichiarato infondato anche nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., avendo tale resistente fornito sufficiente riscontro prima del ricorso; rilevato invece che, in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo tale resistente fornito riscontro sul punto solo nel corso del procedimento;

RITENUTO che la richiesta di risarcimento del danno, formulata solo nel corso dell´istruttoria, deve essere dichiarata inammissibile atteso anche che questa Autorità non ha competenza in merito a tale richiesta la quale deve essere proposta, se del caso, dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e di Cerved Business Information S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione e relativa attestazione in ordine ai dati riferiti all´ipoteca giudiziale a carico del ricorrente;

b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Crif S.p.A. in ordine alle restanti richieste formulate dal ricorrente;

c) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. in ordine alle richieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile degli ulteriori dati che lo riguardano e di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del titolare del trattamento;

d) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati ai sensi dell´art. 29 del Codice;

e) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

f) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 21 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1401205
Data
21/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso