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Provvedimento del 12 aprile 2007 [1402729]

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[doc. web n. 1402729]


Provvedimento del 12 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 28 febbraio 2007 da Claudia Trapani, rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Montalbano, nei confronti di Milano Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Fondiaria Sai - con il quale la ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito la richiesta di accedere alle informazioni personali che la riguardano contenute nella consulenza tecnica relativa ai danni riportati dal proprio motociclo in occasione di un sinistro avvenuto nel maggio 2006, chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 marzo 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 15 marzo 2007 con la quale Fondiaria-Sai S.p.A.-Direzione sinistri (zona Sicilia e Calabria) ha trasmesso all´interessata la documentazione richiesta al fine di "evitarle l´aggravio di doversi presentare personalmente per la visura degli atti";

VISTO il fax del 27 marzo 2007 con il quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta, tuttavia chiedendo di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

CONSIDERATO (in ordine alle modalità di riscontro all´interessato) che l´art. 10 del Codice non prevede, allorché il titolare del trattamento debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al contrario di estrapolare dai relativi archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Milano Assicurazioni S.p.A. Gruppo Fondiaria Sai in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della società ricorrente, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Milano Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Fondiaria Sai, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 12 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1402729
Data
12/04/07

Tipologie

Decisione su ricorso