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Fascicolo personale

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Lavoro e previdenza > Casi particolari > Fascicolo personale

Il lavoratore dipendente ha diritto di ottenere l´integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro e contenuti nel suo curriculum vitae con ulteriori documenti che attestino lo svolgimento di incarichi e funzioni pertinenti e non eccedenti in relazione all´attività svolta (nel caso di specie un dipendente di una società di erogazione di servizi ha chiesto l´inserimento nel suo fascicolo personale dell´intervenuta e non contestata nomina a sindaco supplente di una società poi incorporata dalla datrice di lavoro).

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067817]


L´accordo transattivo intercorso fra il datore di lavoro/titolare del trattamento ed il lavoratore/interessato in relazione al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione non preclude allo stesso dipendente il successivo esercizio dei diritti previsti dalla legge (art. 13 della legge n. 675/1996, ora art. 7 del d. lg. n. 196/2003) in riferimento al complesso dei dati che lo riguardano ancora detenuti dall´azienda.

  • Garante 16 maggio 2003 [doc. web n. 1128835]


Il titolare del trattamento, datore di lavoro dell´interessato, è tenuto a consentire l´accesso ai dati del lavoratore inseriti nel suo fascicolo personale, conservato nella sede centrale, ovvero in "cartelline personali" detenute presso l´ufficio dove il dipendente presta servizio. Qualora il ricorrente limiti la sua richiesta di accesso ai soli dati contenuti nella "cartellina personale", ed il datore di lavoro adempia a tale incombente, il ricorso al Garante va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere che, tuttavia, non preclude all´interessato la possibilità di formulare una nuova richiesta di accesso ai dati del fascicolo personale.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1085621]