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Conversazioni al ristorante e scoop giornalistico - 7 giugno 2007 [1419429]

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[doc. web n. 1419429]

Conversazioni al ristorante e scoop giornalistico - 7 giugno 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabrizio Del Noce, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Benedetto presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Editrice La Stampa S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Stampa", Giulio Anselmi, in qualità di direttore responsabile del quotidiano "La Stampa", e di Luca Dondoni, in qualità di giornalista del medesimo quotidiano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Pavesio, Paolo Miserere, Sarah Vercellone e Stefano Parlatore;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; 

PREMESSO

Il ricorrente (direttore di rete presso l´emittente televisiva RAI S.p.A.) ha presentato il 6 marzo 2007 un ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice lamentando la diffusione di alcune sue affermazioni da parte del quotidiano "La Stampa" (nell´edizione cartacea del 4 marzo 2007, in un articolo a sigla L.D. e, con ulteriori particolari, in un altro articolo a firma Luca Dondoni, diffuso il 5 marzo sul sito Internet del quotidiano). Le sue affermazioni riguardavano lo svolgimento dell´edizione 2007 del Festival della canzone italiana di Sanremo appena conclusosi, nonché le prospettive della manifestazione stessa, che era stata trasmessa dalla rete televisiva di cui l´interessato è direttore.

Il ricorrente ha lamentato che dichiarazioni (dallo stesso ritenute "confidenziali") relative ai risultati della conduzione del Festival 2007 ottenuti da Pippo Baudo e all´indicazione di un possibile diverso conduttore (nella persona di Paolo Bonolis) per l´edizione 2008 della medesima manifestazione (pronunciate dall´interessato mentre, alla vigilia della serata conclusiva del Festival, cenava in un ristorante di Sanremo con Guido Paglia, direttore delle relazioni esterne della Rai), sarebbero state "carpite di nascosto, da un soggetto non riconoscibile -né riconosciuto- quale giornalista (…) ed in particolare approfittando dell´affidamento (…) riposto sul fatto di trovarsi in ambiente riservato, in cui poter dialogare liberamente con un amico/collega".

Secondo il ricorrente, la pubblicazione di tali notizie (che sarebbe avvenuta in una forma che "decontestualizza e deliberatamente altera la forma ed il contenuto di una conversazione a carattere privato e confidenziale") contrasterebbe con la disciplina sulla protezione dei dati personali. La loro diffusione integrerebbe infatti "gli estremi di una grave violazione della disciplina legislativa e regolamentare posta a tutela della privacy" in quanto i dati sarebbero stati raccolti con modalità illecite e contrarie a qualunque canone di corretto svolgimento dell´attività giornalistica, ovvero "senza (…) il previo assenso dell´interessato ed anzi violando coscientemente la sfera di riservatezza del medesimo"; ciò, con particolare riguardo alle disposizioni del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1. del Codice ). Ad avviso del ricorrente, la pubblicazione lederebbe inoltre la sua "immagine professionale e onorabilità, arrecandogli conseguenti danni sul piano dei rapporti interni all´azienda". Tutto ciò avrebbe concretizzato quel pregiudizio imminente e irreparabile che ha legittimato la presentazione in via d´urgenza di un ricorso senza inoltrare un interpello preventivo al titolare del trattamento, anche in ragione "del chiaro e deliberato intento della testata di mantenere alto l´interesse del pubblico sulle vicende personali del dott. Del Noce".

Il ricorrente ha chiesto, in particolare, al Garante di inibire il trattamento e la diffusione dei dati "illecitamente conseguiti", nonché di ordinare ai "soggetti responsabili" di "provvedere alla pubblicazione sulle pagine del quotidiano La Stampa di rettifica e pubbliche scuse" nei propri confronti, ponendo a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento.

Con nota del 9 marzo 2007 questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato.

Nella memoria datata 16 marzo 2007 i resistenti hanno evidenziato preliminarmente che, a loro avviso, titolare del trattamento è l´Editrice "La Stampa" S.p.A. ovvero, "ma limitatamente all´eventuale archivio personale in possesso del singolo giornalista (…)", quest´ultimo (ossia Luca Dondoni); il direttore del citato quotidiano sarebbe quindi privo di legittimazione passiva, rivestendo il semplice ruolo di "responsabile" del trattamento medesimo. L´Editrice "La Stampa" S.p.A. ha, poi, sostenuto che il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile (in assenza del richiesto interpello preventivo da parte dell´interessato) "stante l´assenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile", considerando anche il "contenuto assolutamente neutro" delle notizie in questione e la loro inidoneità "a pregiudicare in qualsivoglia modo il dott. Del Noce". In particolare, la società resistente ha dichiarato che "lo stesso comportamento tenuto dal dott. Del Noce contrasta con l´istanza di riservatezza e confidenzialità che quest´ultimo ritiene violata". Il ristorante ("luogo per definizione aperto al pubblico" ) nel quale il ricorrente aveva pronunciato le affermazioni in questione non costituiva affatto un "luogo privato", né la sala dove veniva consumata la cena rappresentava un "ambiente riservato" (trattandosi di "una saletta particolarmente raccolta con soltanto quattro tavoli"); "il giornalista Dondoni, che aveva intervistato in precedenti occasioni il ricorrente" era comunque entrato nella sala "indossando il pass identificativo della stampa, così rendendo inequivocabile la presenza di giornalisti all´interno del ristorante".  Il tono di voce con il quale il ricorrente conversava era infine decisamente "sostenuto" e non conforme all´asserito carattere "riservato e confidenziale" della conversazione. Da ultimo, la società resistente ha sostenuto che le notizie "sono state raccolte, elaborate e pubblicate nel pieno e legittimo esercizio del diritto di cronaca, avente ad oggetto dichiarazioni provenienti e rese da un personaggio pubblico di indiscussa notorietà in un luogo aperto al pubblico relativamente a fatti di evidente interesse pubblico" quale è il più importante evento canoro nazionale.

Con nota anticipata via fax il 30 marzo 2007 il ricorrente ha contestato tali riscontri,  ribadendo le proprie richieste e sostenendo che "tanto il clandestino conseguimento delle opinioni del dott. Del Noce, quanto la loro successiva diffusione, peraltro in forma manipolata e tendenziosa, si pongono in contrasto con la vigente normativa posta a tutela della riservatezza dei cittadini".

In ordine alla sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile, nell´audizione delle parti del 5 aprile 2007, il ricorrente ha sostenuto che "l´irreparabilità e imminenza del pregiudizio sono rilevabili in relazione alla iterazione immediata delle dichiarazioni, illegittimamente carpite, sul sito web del giornale". Nella medesima audizione il ricorrente ha anche ribadito di "aver cenato in un contesto logistico e di disposizione dei posti tale da assicurare prevedibilmente la massima riservatezza" aggiungendo che, nell´articolo pubblicato il 5 marzo 2007 sul sito Internet www.lastampa.it, lo stesso Dondoni ha dimostrato "di essere consapevole della inconsapevolezza di Del Noce relativa alla qualifica dei presenti in sala". Nella stessa sede la resistente ha invece insistito "sull´inammissibilità del ricorso (…), stante l´assenza del lamentato pregiudizio imminente ed irriperabile richiesto dall´art. 146 del d.lg. 196/2003 (…)",  ed ha precisato che, "nel caso di specie, il trattamento dei dati personali (…) non è affatto avvenuto con violenza o inganno ovvero utilizzando artifici o pressioni indebite, ma solo a seguito dell´incauto atteggiamento del dott. Del Noce"; infine, le notizie in questione "riflettono appieno i principi di verità, continenza e pertinenza previsti nel cosiddetto decalogo del giornalista".

Con memoria inviata via fax il 12 aprile 2007 il ricorrente ha ribadito nuovamente  le proprie richieste, ritenendosi "esposto ad un pregiudizio imminente ed irreparabile il quale (…) continua tutt´oggi ad esplicare concretamente la propria forza lesiva"; ha anche allegato, oltre ad una videocassetta relativa ad una conferenza stampa tenutasi il giorno successivo alla pubblicazione dell´articolo, una dichiarazione con la quale Guido Paglia sostiene "la falsità complessiva del contenuto dell´articolo pubblicato su "La Stampa" in relazione ad una presunta indicazione di Paolo Bonolis come futuro conduttore del Festival di Sanremo".

Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso, disposta il 19 aprile 2007 da quest´Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Editrice "La Stampa" S.p.A., con nota anticipata via fax il 26 aprile 2007, ha ribadito da ultimo le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla diffusione, nel contesto di due articoli dedicati all´edizione 2007 del Festival di Sanremo, di alcuni dati personali riferibili al ricorrente e desunti da una conversazione concernente, in particolare, la conduzione di tale manifestazione e la prospettiva di un´eventuale sostituzione del suo conduttore per l´edizione del 2008.

Di tale trattamento risulta nel caso di specie titolare la sola editrice del quotidiano (Editrice "La Stampa"), la quale risponde della sua liceità e correttezza sulla base del Codice in materia di protezione dei dati personali. È pertanto fondata l´eccezione di ammissibilità del ricorso al Garante in riferimento sia alla figura del direttore responsabile della testata, sia a quella del giornalista autore dell´articolo.

Il ricorrente ha lamentato un trattamento di dati "illecito" direttamente con il ricorso, ritenendo di poter esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice in via d´urgenza dinanzi a questa Autorità e rappresentando il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile che sarebbe derivato dal decorso del termine previsto dall´art. 146, comma 1, del Codice per presentare l´interpello preventivo al titolare del trattamento (art. 8, comma 1).

I presupposti del ricorso d´urgenza -che il Garante può riscontrare anche prima dell´inoltro del ricorso alle controparti, ma che restano oggetto di necessaria valutazione da parte dell´Autorità anche nel corso del procedimento instaurato- sono stati rappresentati sufficientemente dal ricorrente il quale ha presentato il ricorso a sole 48 ore di distanza dalla pubblicazione delle prime notizie di stampa, illustrando le ragioni dell´opposizione al trattamento dettata dal rischio di una "iterazione immediata delle dichiarazioni illegittimamente carpite".

Nel caso di specie il ricorso in via d´urgenza risulta quindi ammissibile (art. 147, comma 1, lett. b)).

Quanto al merito, l´opposizione al trattamento (unica richiesta formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice che può essere oggetto di valutazione in questa sede) non risulta fondata allo stato degli atti.

Dalla documentazione in atti non risulta anzitutto provato che la raccolta dei dati sia avvenuta effettivamente in modo illecito.

Le notizie desunte dall´ascolto della conversazione cui ha preso parte il ricorrente in un ristorante non risultano, allo stato degli atti, essere state acquisite in tale luogo aperto al pubblico con artifizi o raggiri o con violazioni del dovere di correttezza.

In particolare, non risulta provato che il giornalista si sia procurato tali notizie con strumenti di ripresa sonora o, comunque, indebitamente; allo stato degli atti, non risultano elementi (oltre le discordanti asserzioni delle parti) tali da ritenere che il medesimo giornalista non abbia ascoltato semplicemente a causa della distanza ravvicinata brani di un colloquio fra due dirigenti dell´ente radiotelevisivo pubblico conosciuti nell´ambiente dello spettacolo, i quali dialogavano su un tema oggetto, proprio in quei giorni, di grande attenzione mediatica. Ciò, nell´immediata vigilia della serata conclusiva del Festival e in un noto ristorante del centro di Sanremo frequentato da artisti, giornalisti e altri addetti ai lavori.

Quanto al contenuto delle dichiarazioni riportate parzialmente sulla stampa, ferme restando le valutazioni che le parti potranno eventualmente sviluppare nella competente sede giudiziaria in ordine alla loro veridicità e correttezza nella trasposizione, va rilevato che il Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici.

In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell´allegato A al medesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato, ma devono svolgersi nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso di specie sussisteva un interesse pubblico a conoscere eventuali prese di posizione in ordine ad una delle più rilevanti manifestazioni musicali nazionali. Nella circostanza oggetto del ricorso, tali prese di posizione sono consistite in alcune espressioni attribuite, in particolare, all´odierno ricorrente, personaggio pubblico, il quale le ha pronunciate in un luogo aperto al pubblico (un ristorante) dove sono state raccolte da un giornalista che, attesa la loro rilevanza pubblica in relazione ad un tema già oggetto di ampio dibattito sulla stampa (le prospettive future del Festival di Sanremo), ne ha fatto oggetto di ulteriore cronaca senza travalicare i limiti posti all´esercizio del diritto di cronaca.

In ragione quindi della non comprovata illiceità e scorrettezza della raccolta delle notizie, della qualificazione del principale protagonista e dell´interesse pubblico delle notizie, non può ritenersi provata la fondatezza del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Giulio Anselmi e Luca Dondoni;

b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Editrice "La Stampa" S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 7 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli