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Rilascio certificati casellario giudiziale - 25 luglio 2007 [1431017]

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[doc. web n. 1431017]

Rilascio certificati casellario giudiziale - 25 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto il d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto direttoriale del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, recante regole procedurali di carattere tecnico operativo per l´attuazione del d.P.R. n. 313/2002;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Ministero della giustizia ha chiesto, ai sensi dell´articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il parere del Garante su uno schema di decreto recante modifiche al decreto direttoriale 25 gennaio 2007 in materia di rilascio di certificati del casellario giudiziale in relazione a quanto previsto dall´articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In base a tale disposizione, le stazioni appaltanti lavori pubblici possono chiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale recanti tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, come già previsto per l´autorità giudiziaria (art. 21 d.P.R. n. 313/2002).

OSSERVA:

1. L´obiettivo perseguito dal legislatore con il d.lg. n. 163 del 2006 (consentire ai soggetti pubblici interessati la conoscenza del quadro completo delle iscrizioni esistenti a carico di persone i cui requisiti di onorabilità devono essere per legge accertati) può essere assicurato già oggi, nell´ambito di ciascun procedimento amministrativo, applicando l´articolo 39 del testo unico (secondo le specifiche modalità previste, in via transitoria, dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 11 febbraio 2004 e confermate, sempre in via transitoria, dall´articolo 30 del citato decreto 25 gennaio 2007).

Il Garante prende atto della scelta operata dal legislatore di disciplinare la materia, con norma primaria, solo in relazione ai contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, anziché per ogni altro procedimento amministrativo nel quale possa sussistere, per il soggetto pubblico, la medesima esigenza di disporre di un quadro informativo più ampio sul conto delle persone.

Quanto al contenuto dell´odierno schema di decreto, le modalità per la richiesta e il rilascio del certificato sono analoghe a quelle già operanti in base al decreto 11 febbraio 2004, in relazione al quale l´Autorità ha espresso a suo tempo parere favorevole.

Il Garante non ha pertanto rilievi da formulare ed esprime parere favorevole sullo schema di decreto.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto recante modifiche al decreto direttoriale 25 gennaio 2007 in materia di rilascio di certificati del casellario giudiziale.

Roma, 25 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli