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Invio di fax pubblicitari e consenso dell'interessato - 11 luglio 2007 [1433939]

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[doc. web n. 1433939]

Invio di fax pubblicitari e consenso dell´interessato - 11 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l´art. 130, comma 2, del Codice che prevede, per l´invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali mediante telefax, il presupposto del necessario consenso informato, specifico e preventivo dell´interessato;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640), con il quale questa Autorità ha individuato procedure semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi «categorici»), prescrivendo anche alcune misure da adottare con particolare riferimento alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all´informativa da fornire agli interessati;

RILEVATO che tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche in relazione all´utilizzo di elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi del predetto art. 130 del Codice;

VISTA la segnalazione di Paolo Pulze del 5 giugno 2007 con la quale è stata contestata la ricezione di fax indesiderati inviati da Microsite s.r.l. al fine di promuovere servizi e prodotti per conto di altre società;

VISTA l´ulteriore segnalazione di Giuseppe Scarpi del 18 giugno 2007 con la quale è stata lamentata l´analoga ricezione di fax indesiderati provenienti dalla stessa Microsite s.r.l.;

VISTA la nota inviata da Microsite s.r.l. al sig. Pulze in data 26 maggio 2007, a seguito di una specifica richiesta dell´interessato datata 11 maggio 2007, con la quale la società ha affermato, riguardo alla fonte dei dati utilizzati, che le comunicazioni «sono effettuate a numeri tratti dagli elenchi telefonici categorici e dagli albi professionali di soggetti esercenti un´attività economica per i quali non è necessario il preventivo consenso dell´interessato»;

RILEVATO, inoltre, che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nei casi di specie, sia stato richiesto preliminarmente uno specifico consenso all´interessato per l´inoltro delle comunicazioni mediante telefax, necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;

CONSIDERATO che l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Microsite s.r.l. senza il prescritto consenso risulta quindi configurare un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Microsite s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax e per il quale non risulta comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato dei destinatari;

TENUTO CONTO che ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Microsite s.r.l., con sede legale in Roma, Via Sistina, n. 121, l´ulteriore trattamento illecito di dati personali effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati.

Roma, 11 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli