g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 5 luglio 2007 [1435095]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1418763]

Provvedimento del 5 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY e altri, rappresentati e difesi dall´avv. Oriana Martellucci presso il cui studio hanno eletto domicilio,nei confronti diAcqualatina S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Tiziano Ferrantini;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; 

PREMESSO

Gli interessati, con diverse note inviate tra il novembre del 2006 e il gennaio del 2007, hanno esercitato i diritti anche ai sensi dell´art. 7 del Codice chiedendo ad Acqualatina S.p.A. la conferma dell´esistenza di dati personali che li riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile se designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Gli interessati hanno inoltre chiesto la cancellazione e il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l´attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro cui i dati erano stati eventualmente comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro ulteriore trattamento, anche per scopi promozionali.

In particolare, gli interessati hanno contestato con le citate istanze le fatture e i solleciti di pagamento per l´utilizzo del servizio idrico ricevuti da Acqualatina S.p.A. Ciò, sostenendo di non aver mai stipulato con la predetta società il contratto di somministrazione di tale servizio e ritenendo, al contrario, che fosse ancora in corso il rapporto contrattuale inizialmente instaurato con il Comune di Aprilia nel quale gli interessati medesimi risiedono. A loro giudizio, il contratto non poteva ritenersi instaurato neppure per fatti concludenti, non avendo gli stessi mai pagato alcuna fattura ad Acqualatina S.p.A.

Con il ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice (analogo ad altro proposto dal sig. Alberto De Monaco nei confronti della medesima e oggetto del provvedimento del Garante del 30 maggio 2007) i ricorrenti hanno ribadito esclusivamente le richieste di cancellazione e di blocco dei dati, con relativa attestazione nei confronti dei terzi cui i dati erano stati comunicati o diffusi, nonché l´istanza volta ad ottenere la comunicazione dei dati personali che li riguardano, ferma restando la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

In particolare, gli interessati sostengono che Acqualatina S.p.A. non avrebbe titolo per gestire il servizio idrico integrato (s.i.i.) nell´ambito territoriale ottimale n. 4-Lazio meridionale-Latina (a.t.o. n. 4) di cui il Comune di Aprilia fa parte, in quanto la convenzione con cui è stata affidata ad Acqualatina S.p.A. la gestione del predetto s.i.i. non sarebbe stata mai ratificata dal Comune di Aprilia.

A seguito dell´invito ad aderire inviato dall´Autorità il 4 aprile 2007, Acqualatina S.p.A. ha risposto con memoria depositata il 30 aprile 2007, allegando copia della documentazione concernente i ricorrenti e sostenendo, tra l´altro, che "la questione è (…) identica al caso pilota promosso dal signor De Monaco (…), stante la sostanziale identità delle questioni di diritto prospettate (…)". La società resistente ha ribadito di essere legittima titolare della concessione per la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Aprilia in forza di una convenzione di gestione sottoscritta dal Presidente della Provincia di Latina in conformità a quanto disposto dalla normativa di settore (legge n. 36/1994 e d.lg. n. 152/2006). In forza di tali disposizioni Acqualatina S.p.A. è quindi obbligata "alla gestione integrata del servizio idrico per tutto il territorio dell´Ato n. 4 con superamento delle precedenti gestioni frammentarie ed in economia da parte dei singoli comuni, ai quali è subentrata (…) in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con l´utenza". A seguito dei numerosi reclami pervenuti dopo l´invio delle prime fatture, Acqualatina S.p.A. ha peraltro inviato ai cittadini di Aprilia circa 600 lettere raccomandate (oltre a pubblicare su alcuni quotidiani locali una risposta cumulativa), nelle quali "veniva evidenziato che la cancellazione dei dati avrebbe comportato la risoluzione d´ufficio del contratto e dunque l´interruzione della fornitura" del servizio idrico.

Nell´audizione tenutasi il 3 maggio 2007, i ricorrenti hanno nuovamente contestato "la legittimazione o subentro ex lege nel contratto e quindi nella gestione del servizio idrico da parte della resistente", mancando "l´approvazione del Consiglio comunale di Aprilia in attuazione della convenzione per la gestione" del servizio medesimo. La resistente, invece, ha ribadito il proprio "diritto di esclusiva" per la gestione del predetto servizio.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato da Acqualatina S.p.A. che gestisce attualmente il servizio idrico integrato (s.i.i.) nel Comune di Aprilia dove i ricorrenti risiedono.

Tale servizio è gestito in relazione a quanto previsto dalla specifica disciplina di settore (legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"-c.d. "legge Galli" e art. 147 e ss. d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale").

In particolare, Acqualatina S.p.A. gestisce il s.i.i. nell´ambito territoriale ottimale (ato) n. 4 (Lazio meridionale–Latina) sulla base della convenzione di gestione stipulata il 2 agosto 2002; come unico gestore ed erogatore del servizio nel citato a.t.o. è pertanto subentrata al Comune di Aprilia (che gestiva precedentemente in economia il servizio). In forza della convenzione la società ha preso in carico nel 2004 gli impianti e, nel 2005, ricevuta anche la banca dati utenti, ha inviato le prime fatture relative al pagamento della tariffa di cui all´art. 154 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152.

Il trattamento dei dati che emerge dagli atti essere svolto da Acqualatina S.p.A. (che è subentrata al Comune di Aprilia in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli con l´utenza), nel rispetto del principio di unicità della gestione (art. 150, comma 1, d.lg. n. 152/2006), non risulta allo stato degli atti illecito anche in rapporto a quanto previsto per il corretto esercizio del servizio idrico. Il consenso degli interessati per il trattamento dei dati strettamente indispensabili all´erogazione (e alla fatturazione) del medesimo servizio non è richiesto in quanto il trattamento stesso "è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato" (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice.

La società risulta peraltro aver comunicato agli interessati il subentro alla gestione comunale sia con una breve informativa riportata sulle stesse fatture inviate agli utenti, sia con comunicati pubblicati sui quotidiani locali.

Le richieste di cancellazione e di blocco dei dati riferiti ai ricorrenti e di relativa attestazione non risultano quindi, allo stato degli atti, fondate.

In ordine alla restante richiesta dei ricorrenti volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che li riguardano, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito sufficiente riscontro in merito.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alle richieste volte ad ottenere la cancellazione, il blocco dei dati e la relativa attestazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla restante richiesta;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 5 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1435095
Data
05/07/07

Tipologie

Decisione su ricorso