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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > Utenze e traffico telefonico > Sms

Il diritto di accesso dell´interessato alle comunicazioni telefoniche "in entrata" è limitato all´ipotesi in cui il diniego di accesso comporterebbe un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Tale disciplina, che ha ad oggetto i dati di traffico, trova applicazione non solo in riferimento alle chiamate telefoniche, ma anche all´inoltro di messaggi sms.

  • Garante 20 febbraio 2003 [doc. web n. 1128952]


Gli sms contenenti notizie o informazioni relative a compiti istituzionali che i soggetti pubblici, nell´ambito di iniziative concordate con i fornitori di servizi di telefonia mobile o di telecomunicazione a valore aggiunto, possono inviare agli abbonati o ai detentori di carte telefoniche ricaricabili danno luogo a trattamenti di dati personali, effettuati, talvolta, in relazione al solo numero telefonico e al punto geografico di dislocazione dell´utente, in altri casi, nominativamente, in riferimento a determinati interessati.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]


In presenza di un interesse pubblico all´inoltro di sms per ragioni di pubblica utilità o per speciali situazioni di emergenza, constatate da provvedimenti contingibili ed urgenti adottati da autorità locali o centrali, è indispensabile verificare in che modo debbano essere rispettati i diritti degli abbonati e degli utenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni, stante la particolare invasività che può caratterizzare la ricezione di un numero rilevante di messaggi su un apparecchio che consente di raggiungere l´abbonato o l´utente in qualsiasi luogo e circostanze esso si trovi. La questione, però, va esaminata in un quadro complessivo di regole e non è risolvibile solo sulla base della legge 7 giugno 2000, n. 150 (recante la nuova disciplina sull´attività di informazione e comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni), la quale non solo non contiene speciali norme sull´utilizzazione delle informazioni personali da parte o per conto dei soggetti pubblici, ma anzi prevede che le attività di informazione e comunicazione istituzionale debbano avvenire nel rispetto della vigente normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]


Anche nell´ipotesi in cui l´operatore telefonico/titolare del trattamento soddisfi la richiesta di un soggetto pubblico e, senza trasmettere i dati a quest´ultimo, inoltri sms utilizzando i numeri di tutti o di parte degli abbonati e dei titolari di carte telefoniche e, eventualmente, i dati relativi alla dislocazione degli apparecchi in un dato momento, si è in presenza di un trattamento che non può ritenersi liberamente consentito. Infatti, i numeri di telefonia mobile non rientrano nel novero dei dati personali cui è applicabile il regime previsto dalla legge n. 675/1996 per i pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, sicché la loro utilizzazione da parte dei fornitori, allo stato, non può prescindere dal consenso espresso degli abbonati, prestato in forma specifica e documentato per iscritto (detto principio, peraltro, opererà anche dopo l´introduzione degli elenchi di telefonia mobile).

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]


Anche nell´ipotesi in cui l´operatore telefonico/titolare del trattamento soddisfi la richiesta di un soggetto pubblico e, senza trasmettere i dati a quest´ultimo, inoltri sms utilizzando i numeri di tutti o di parte degli abbonati e dei titolari di carte telefoniche e, eventualmente, i dati relativi alla dislocazione degli apparecchi in un dato momento, si è in presenza di un trattamento che non può ritenersi liberamente consentito. Pertanto, gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell´interessato solo in presenza della necessità di rispettare un obbligo normativo, evenienza che può ricorrere in caso di disastri e calamità naturali, nei quali l´invio dei messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati può essere specificamente disposto da un soggetto pubblico, centrale o locale, all´atto dell´adozione – con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente – di un provvedimento d´urgenza fondato su ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica (ad es., ai sensi dell´art. 2 del t.u.l.p.s., dell´art. 32 della legge n. 833/1978 o dell´art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267/2000). A tal fine, è necessario che il soggetto pubblico valuti previamente se la norma di legge che prevede l´adozione di tali provvedimenti conferisca effettivamente anche il potere di derogare alla disciplina legislativa in materia di tutela dei dati personali, e se in presenza di accertati presupposti di pericolosità ed urgenza la situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione non possa essere fronteggiata con strumenti ordinari, evitandosi, così, generici collegamenti con le esigenze tutelate. In ogni caso, il principio del consenso non è derogabile per comunicazioni istituzionali di tipo diverso, seppur connesse ad ulteriori fini di pubblica utilità (ad es., legati ad eventi culturali, ricorrenze, ecc.).

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]


Gli operatori telefonici, quale che sia la finalità per la quale, su richiesta di un soggetto pubblico, intervengono mediante sms, debbono di regola osservare forme di comunicazione che non richiedano l´identificazione nominativa degli abbonati (ad es., inviando messaggi agli apparecchi di persone che risultano residenti o al momento dislocate in una determinata area, senza documentare altri dati relativi ai possessori degli apparecchi e comunicando al soggetto pubblico richiedente, anche in caso di eventuale fatturazione, solo dati statistici o aggregati, senza numeri di telefono o dati identificativi degli abbonati). Inoltre, l´operatore deve utilizzare i dati trattati per la comunicazione – ivi comprese quelle relative alla cella in cui è localizzato il cliente – ai soli fini, nei limiti e per il tempo strettamente necessario a trasmettere l´sms e, se necessario, per eventuali e reali esigenze di fatturazione.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]


Gli operatori telefonici debbono informare preventivamente e adeguatamente gli abbonati e i titolari di carte telefoniche ricaricabili circa la possibilità di ricevere sms "istituzionali", anche nel caso di emergenze e di adempimento ad un provvedimento contingibile ed urgente. Inoltre, gli interessati debbono essere resi consapevoli di poter manifestare liberamente un consenso in forma specifica, fuori dei predetti casi, anche in relazione ad alcune categorie di notizie, quali il promovimento di attività culturali e di esposizioni, l´istituzione o l´espletamento di servizi sociali e comunali, attività di istruzione, tributarie, ecc..

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]


L´atto con cui è stipulato il contratto di abbonamento o di prestazione di servizi relativi alla carta ricaricabile costituisce strumento utile per informare l´interessato circa l´eventualità di ricevere sms "istituzionali"; già in tale sede, pertanto, l´operatore deve rendere tempestivamente note all´interessato tutte le finalità e le modalità del trattamento dei dati, inclusa la possibilità di ricevere i messaggi in questione, indicando altresì le modalità agevoli con cui tutelare i suoi diritti.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]


In occasione dell´informativa resa dagli operatori telefonici agli abbonati ed ai titolari di carte ricaricabili, l´interessato deve essere informato preventivamente ed adeguatamente non solo della possibilità di ricevere sms "istituzionali", ma anche del diritto, esercitatile al momento della sottoscrizione del contratto o successivamente, di non ricevere o di non ricevere più i messaggi inviati senza consenso in attuazione di speciali provvedimenti contingibili ed urgenti (anche attraverso un´opzione indicata nello stesso messaggio inviato), salvo il caso in cui il soggetto pubblico, per la speciale finalità perseguita (ad es., di polizia), abbia esercitato legittimamente il potere di impartire un vero e proprio ordine di trasmissione di sms da parte degli operatori.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]


Nel quadro delle ordinarie relazioni amministrative, possono determinarsi casi in cui un soggetto pubblico raccolga dati personali direttamente dall´interessato che, nel lasciare il proprio recapito, abbia inteso essere informato in uno specifico contesto (ad es., ai fini dell´accesso a documenti amministrativi) ovvero, nell´ambito dei servizi usufruibili anche tramite reti civiche o richiesti tramite siti web istituzionali, abbia inteso ricevere sistematicamente determinati messaggi inviati da uffici per le relazioni con il pubblico. In tali ipotesi, il soggetto pubblico, previa informativa adeguata e dettagliata in relazione a ciascuna finalità perseguita, può procedere a comunicazioni istituzionali anche tramite sms nell´ambito dei propri compiti, senza sollecitare la manifestazione del consenso e per le sole finalità connesse ad una specifica richiesta o indicazione dell´interessato.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]


Il soggetto pubblico titolare del trattamento, qualora non invii direttamente sms istituzionali e si avvalga, quindi, di soggetti esterni (ad es., una società specializzata nell´invio di sms per conto terzi), deve curare la designazione del responsabile e degli incaricati esterni del trattamento.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]


È illecito l´invio di sms promozionali su utenze telefoniche mobili ove non sia stato acquisito preventivamente il consenso informato dell´intestatario (nella specie un fornitore di servizi di telecomunicazione aveva inviato sms con i quali venivano promosse opportunità di acquisire loghi, dedicare frasi e canzoni, offerte commerciali o nuovi servizi a pagamento).

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1079087]


Il fornitore di un servizio di telefonia mobile può utilizzare il numero dell´utenza del fruitore del servizio a scopo commerciale (vendita di apparecchi telefonici, servizi aggiuntivi, offerta di loghi e suonerie, convenzioni con altre società, raccolte di punti o concorsi a premio, ecc.) solo se l´abbonato – o il possessore di carta telefonica prepagata, secondo l´ampia definizione di "abbonato" utilizzata dal legislatore (art. 1 del d. lg. n. 171/1998) – ha manifestato previamente il proprio consenso. Il consenso occorre sia se il fornitore pubblicizza mediante sms un "servizio" o un prodotto altrui, sia se promuove un "servizio" o un prodotto della propria società (art. 4, comma 3, del d.lg. n. 171/1998), ed è necessario sia in relazione a sms inviati automaticamente dal fornitore ad un ampio numero di abbonati interessati, senza lo specifico intervento diretto di un proprio operatore, sia per gli sms inviati caso per caso a singoli abbonati o gruppi di essi.

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 29836]


Il fornitore di un servizio di telefonia mobile non può subordinare la stipula del relativo contratto, o l´attivazione della carta prepagata, alla necessaria prestazione di un consenso alla ricezione di messaggi pubblicitari da parte dell´utente; tale ricezione può derivare solo da una scelta dell´abbonato o dell´intestatario della carta, espressa liberamente, manifestata al fornitore in modo inequivoco e da questi documentata per iscritto (conservando una dichiarazione dell´utente, oppure trascrivendo la dichiarazione di quest´ultimo).

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 29836]


Il principio della necessaria acquisizione del preventivo "consenso informato" dell´utente opera anche nel caso in cui gli sms pubblicitari siano inviati non dal fornitore del servizio di telefonia mobile, ma da altri soggetti, sia nel caso in cui questi utilizzino i dati dell´utente nel proprio esclusivo interesse, sia nel caso in cui inviino i messaggi per conto terzi. Ciò anche nell´ipotesi in cui (come ribadito dal Garante nel provvedimento in materia di sms per fini istituzionali) il messaggio venga inviato su richiesta di una pubblica amministrazione che, per divulgare comunicazioni ritenute di pubblico interesse, si rivolga ad una banca dati gestita da privati.

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 29836]


Anche la normativa sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza vieta ai fornitori di servizi di telefonia mobile l´impiego di tecniche di comunicazione quale il telefono, la posta elettronica, il fax e altri sistemi automatizzati di chiamata senza l´intervento di un operatore, in mancanza del consenso preventivo del consumatore. Ciò nel contesto del rapporto finalizzato alla conclusione del contratto tra fornitore e consumatore ed in relazione a determinati scopi tra i quali rientrano anche quelli pubblicitari (art. 10 del d.lg. n. 185/1999).

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 29836]


I principi in materia di trattamento dei dati personali trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che inviino sms pubblicitari senza estrarre le utenze telefoniche da un´apposita banca dati, bensì sulla base di una composizione casuale o automatizzata di numeri che prescinda da una verifica della loro esistenza o attivazione.

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 29836]


Gli utenti di telefonia mobile possono esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa di protezione dei dati personali (diritto di accedere ai dati trattati dal titolare, di conoscere l´origine dei dati, di chiederne la cancellazione in caso di trattamento illecito, ecc.) anche rispetto agli sms commerciali e pubblicitari, se del caso revocando il consenso già prestato od opponendosi gratuitamente, anche in parte, al trattamento dei dati personali per fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. L´esercizio di tali diritti, a seconda del genere di rapporto contrattuale, è consentito anche quando gli sms siano inviati nel quadro della fornitura "gratuita" di servizi.

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 29836]


Sms a contenuto promozionale - con i quali vengono pubblicizzate alcune opportunità per i titolari di carta ricaricabile - possono essere inviati da una società di telefonia sulle utenze telefoniche mobili degli interessati solo sulla base del consenso di questi. Ove il consenso, precedentemente manifestato, venga successivamente revocato, la società deve provvedere alla immediata interruzione dell´invio degli sms di tale natura.

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1081300]


É illegittimo l´invio da parte di un gestore del servizio di telefonia mobile di sms aventi contenuto promozionale nel caso in cui non risulti acquisito il consenso informato dell´interessato. Tuttavia ove il titolare del trattamento attesti, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di aver inibito l´ulteriore invio di messaggi il procedimento instaurato con ricorso al Garante va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1054712]


É illecito l´invio di sms promozionali e pubblicitari su un´utenza telefonica mobile senza il consenso informato del destinatario. Il Garante ove riscontri il ripetersi dell´invio illecito di tali messaggi a più utenze, può instaurare un procedimento autonomo al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l´irrogazione delle sanzioni amministrative che la legge sulla protezione dei dati personali ricollega alla mancanza dell´informativa e del consenso, oltre che l´eventuale denuncia all´autorità giudiziaria penale.

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1054725]


Il gestore di telefonia mobile deve cessare dall´invio di sms promozionali ove l´interessato, intestatario di un´utenza mobile e destinatario dei messaggi, manifesti la sua opposizione all´ulteriore ricezione di comunicazioni di tale contenuto.

  • Garante 19 dicembre 2003 [doc. web n. 1084791]