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Pluralità di titolari del trattamento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Pluralità di titolari del trattamento

L´invio da parte dell´interessato al titolare del trattamento di una nota solo "per conoscenza" non può costituire, in caso di mancato riscontro, valido presupposto per la proposizione di un ricorso al Garante, che è quindi inammissibile. Presupposto indefettibile per l´esercizio del diritto di accesso ai dati è, infatti, la precisa individuazione di quale sia, specie all´interno di una pluralità di soggetti interessati ad una medesima vicenda, l´effettivo destinatario della richiesta, al fine di consentire a tale soggetto di percepire univocamente di essere destinatario dell´istanza formulata ai sensi di una normativa specifica, quale quella sulla protezione dei dati personali, che richiede un riscontro in termini estremamente ravvicinati.

  • Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081602]