Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1459140]
Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1459140]
[doc. web n. 1459140]
Provvedimento del 31 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante l´11 giugno 2007 da Teodoro Sunseri, già dipendente di Banco di Sicilia S.p.A., rappresentato e difeso dall´avv. Alberto Gattuccio, nei confronti del predetto istituto di credito, con il quale l´interessato ha ribadito la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano "che hanno motivato e dato origine al giudizio professionale complessivo contenuto nella scheda di valutazione" per l´anno 2005; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 7 settembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota anticipata via fax il 12 luglio 2007 con la quale l´istituto resistente ha sostenuto, tra l´altro, che: a) "considerato che (…) l´ing. Sunseri è cessato dal servizio con effetto dal 1° gennaio 2006, per lo stesso non si è proceduto alle ulteriori valutazioni (valutazione dei fattori della prestazione e valutazione delle competenze)" previste dal "sistema di valutazione" in essere presso la banca; b) pertanto, "nessun dato ulteriore rispetto a quello già comunicato al lavoratore è detenuto dall´azienda";
VISTA la memoria anticipata via fax il 26 settembre 2007 con la quale il ricorrente ha ritenuto incompleto il riscontro fornito dalla resistente e ha ribadito la propria richiesta volta ad "ottenere comunicazione (…) di tutti quegli elementi obiettivi ed analitici che hanno sostanziato la valutazione espressa nei riguardi del lavoratore (…)", relativi ad "un giudizio professionale complessivo che (…) misura il contributo di lavoro fornito nell´anno di riferimento (…)" dall´interessato medesimo;
VISTA la nota inviata dalla banca resistente il 12 ottobre 2007 nella quale la stessa ha ribadito il riscontro fornito sostenendo: a) "che la scelta fra i vari livelli di prestazione operata dal valutatore è avvenuta in modo assolutamente diretto (…) e non è derivata da (né ha coinvolto) alcun processo informatico o cartaceo"; b) "non esiste pertanto (…) alcun ulteriore dato da comunicare (punteggi, giudizi, ecc.) oltre a quelli già resi noti";
RILEVATO che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di accedere alle sole informazioni di carattere personale dallo stesso effettivamente detenute, estrapolati dai documenti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa- di ottenere la consegna in copia dei documenti in questione omettendo tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice), ivi compresi i dati personali relativi a terzi; rilevato che il citato art. 10 del Codice non consente invece di richiedere al titolare del trattamento la creazione di documenti inesistenti -o non più esistenti- nei propri archivi o la loro innovativa aggregazione secondo modalità prospettate dall´interessato;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente, nel corso del procedimento, fornito un sufficiente riscontro all´interessato attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere ulteriori dati del ricorrente oltre quelli allo stesso già comunicati;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banco di Sicilia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 31 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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