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Provvedimento del 10 gennaio 2008 [1486643]

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[doc. web n. 1486643]

Provvedimento del 10 gennaio 2008 [1486643]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Gianluca D´Antonio ha chiesto all´Arma dei carabinieri–Stazione di Salerno/Fratte, in relazione al verbale di contestazione n. 1167850, la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano (relativi all´accertamento di una violazione del codice della strada) e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 ottobre 2007, presentato da Gianluca D´Antonio, rappresentato e difeso dall´avv. Giovanni Di Ruggiero presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti dell´Arma dei carabinieri, con il quale il ricorrente, nel sostenere di non aver ottenuto riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 9 novembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 26 ottobre 2007 alla quale il Comando regione carabinieri Campania ha allegato copia della "comunicazione, in forma intelligibile, delle risultanze degli accertamenti esperiti presso il Comando Stazione Carabinieri di Salerno/Fratte", indicando anche il soggetto (Poste italiane S.p.A.) cui i dati sono stati trasmessi telematicamente "al fine di consentire la riscossione dell´importo concernente la contravvenzione elevata";

VISTA la nota datata 5 novembre 2007 con la quale il ricorrente ha sostenuto che le predette "comunicazioni (…) non valgono a soddisfare integralmente le richieste" dallo stesso formulate, ritenendo in particolare "generico" il riferimento fatto dal Comando resistente alla sola tipologia dei dati personali che lo riguardano senza un´analitica comunicazione dei medesimi;

VISTO il fax inviato il 10 dicembre 2007 con il quale il Comando regione carabinieri Campania ha comunicato i dati richiesti allegando copia del verbale di contestazione e specificando anche il nominativo del responsabile del trattamento dei relativi dati;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che il ricorrente non ha versato i diritti di segreteria dichiarando sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche in ragione dei riscontri comunque forniti dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 10 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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