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Trattamento di dati giudiziari del personale di società di rating - 31 gennaio 2008 [1488729]

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[doc. web n. 1488729]

Trattamento di dati giudiziari del personale di società di rating 31 gennaio 2008

Registro delle deliberazioni
n.  10 del 31 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO, in particolare, l´art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, il quale definisce quali sono i "dati giudiziari";

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 27 del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati soltanto se autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;

VISTA l´autorizzazione del Garante n. 7/2007 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (Del. 28 giugno 2007, n. 30, in G.U. 24 agosto 2007, n. 196 - Supp. ord. n. 186 e doc. web n. 1430147);

VISTA la richiesta presentata ai sensi dell´art. 41 del Codice in data 1° agosto 2007 da The McGraw Hill-Companies s.r.l.-Divisione Standard & Poor´s, società operante nel settore del rating, controllata da The McGraw Hill-Companies Inc. (con sede negli Stati Uniti d´America), volta a ottenere l´autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari relativi ai propri dipendenti e riferita, più precisamente, al solo personale impiegato nel dipartimento di rating (cfr. comunicazione del 20 dicembre 2007);

CONSIDERATO che tale richiesta di autorizzazione al trattamento di dati giudiziari viene giustificata dalla società in base al quadro normativo statunitense relativo al settore del rating, nell´ambito del quale il Credit Rating Agency Reform Act of 2006 ha apportato alcune modifiche al Securities Exchange Act of 1934, nonché ha attribuito alla Securities and Exchange Commission (Sec) determinati poteri regolamentari nei confronti delle società di rating;

CONSIDERATO che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla società, nell´esercizio di tali poteri la Sec ha definito alcune modalità relative all´adempimento dell´obbligo di registrazione previsto dal Credit Rating Agency Reform Act of 2006, registrazione da porre in essere presso la Sec e volta a riconoscere alle società operanti nel settore del rating lo status di "Nationally Recognized Statistical Rating Organisation" (Nsro);

CONSIDERATO che per ottenere tale riconoscimento ciascuna società di rating è tenuta a presentare presso la Sec un´apposita domanda e ad aggiornarla con periodicità annuale;

RILEVATO che nel modulo di registrazione Nsro deve essere indicata una serie di informazioni relative alla registranda società di rating e alle relative società controllate e/o collegate, ivi inclusi alcuni dati a carattere giudiziario dei dipendenti delle medesime impiegati nel rating (dati indicati in dettaglio nella comunicazione del 26 luglio 2007, all. 2);

CONSIDERATO che The McGraw Hill-Companies Inc. ha presentato una richiesta per essere registrata presso la Sec senza comunicare a quest´ultima, in tale circostanza, i dati giudiziari concernenti i dipendenti impiegati presso la controllata italiana;

CONSIDERATO che The McGraw Hill-Companies s.r.l.-Divisione Standard & Poor´s intende trattare i dati di carattere giudiziario relativi ai propri dipendenti operanti nel dipartimento del rating per consentire alla società capogruppo statunitense di fornire alla Sec le sopra menzionate informazioni nella successiva fase di aggiornamento della domanda;

CONSIDERATO che i dati giudiziari verrebbero trasferiti negli Stati Uniti d´America alla società capogruppo The McGraw Hill-Companies Inc. per essere messi a disposizione della Sec sulla base di clausole contrattuali standard conformi a quelle individuate con la Decisione della Commissione europea n. 2004/915/Ce (cfr. comunicazione del 26 luglio 2007);

CONSIDERATO che tali circostanze comporterebbero un trattamento di dati giudiziari che allo stato non risulta disciplinato specificamente nell´ordinamento italiano (constatazione confermata dalla società nella sua comunicazione dell´11 ottobre 2007);

CONSIDERATO che possono formare oggetto di un trattamento lecito solo le informazioni personali relative a fatti rilevanti ai fini della valutazione dell´attitudine professionale del lavoratore (art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300) e che tra esse, nel caso di specie, possono essere ricomprese le informazioni di cui all´art. 4, comma 1, lett. e), del Codice (dati giudiziari) nella misura in cui siano indispensabili rispetto alle attività in concreto svolte dalle agenzie di rating, anche a tutela del mercato;

CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione in esame concerne un trattamento di dati giudiziari non previsto dalla citata autorizzazione generale n. 7/2007;

CONSIDERATO che in tale autorizzazione il Garante si è riservato di adottare ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella medesima autorizzazione (cfr. Capo VI, punto 5);

RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, di una finalità di rilevante interesse pubblico al corretto svolgimento delle attività connesse al menzionato dipartimento di rating e alla fiducia degli investitori, come descritte nella richiesta di autorizzazione e nella relativa documentazione allegata;

RILEVATO che potranno essere trattati per la sola predetta finalità unicamente i dati di carattere giudiziario indicati nella medesima documentazione, da utilizzare fermo restando quanto disposto dal predetto art. 8 della legge n. 300/1970;

RAVVISATA l´esigenza di disciplinare il trattamento oggetto di autorizzazione in base alle medesime condizioni contenute nell´autorizzazione n. 7/2007, in particolare per ciò che attiene alle operazioni eseguibili;

VISTO l´art. 167, comma 2, del Codice che sanziona l´eventuale violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

VISTO l´art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTI gli artt. 27 e 41 del Codice;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

autorizza The McGraw Hill-Companies s.r.l.–Divisione Standard & Poor´s a trattare i dati giudiziari indicati nella documentazione in atti limitatamente ai dipendenti operanti nel relativo dipartimento di rating e per il perseguimento della sola finalità dichiarata, nel rispetto, per quanto non diversamente stabilito con la presente autorizzazione, delle prescrizioni di cui all´autorizzazione n. 7/2007, in particolare per ciò che attiene alle operazioni di trattamento eseguibili.

Roma, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli