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Provvedimento del 10 gennaio 2008 [1488914]

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[doc. web n.1488914]

Provvedimento del 10 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Anna De Martino aveva chiesto al Comune di Positano-Comando polizia municipale la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano (relativi all´accertamento di una violazione delle norme del codice della strada avvenuta il 24 maggio 2007) e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 5 ottobre 2007, presentato da Anna De Martino, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti del citato Comune di Positano–Comando polizia municipale, con il quale la ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro alla previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico dell´ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 15 novembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 25 ottobre 2007 con la quale il Comune di Positano–Comando polizia municipale, nel precisare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ha sostenuto che i dati personali dell´interessata sono "stati utilizzati solo per fini legati all´accertamento di contravvenzioni del codice della strada (…)", anche attraverso l´acquisizione di "dati prelevati per via telematica dai pubblici registri della M.c.t.c.";

VISTO il fax inviato il 20 dicembre 2007 con il quale il Comune di Positano–Comando polizia municipale ha anche sostenuto che la ricorrente "ha tratto spunto dalla notifica di un verbale di accertamento di violazione del Codice della strada (…) per inferire che, con la relativa identificazione della sua persona quale destinataria della sanzione, si realizzasse il trattamento di dati personali della ricorrente da parte del Comune di Positano", mentre il predetto ente "si è limitato ad utilizzare i dati identificativi" tratti "dalla mera consultazione della banca dati –pubblica- presente presso l´archivio telematico del C.e.d. della Motorizzazione Civile (…)";

VISTE le note datate 6 novembre 2007, 26 novembre 2007 e 3 gennaio 2008 con le quali la ricorrente, nel sottolineare di non aver ricevuto riscontro alla richiesta volta a ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano di cui agli accertamenti relativi alla contestata violazione del Codice della strada, ha sostenuto che i dati di tipo identificativo trattati in tale occasione rientrano nella più ampia categoria dei dati personali di cui all´art. 4 del Codice, rispetto ai quali è possibile proporre le richieste volte a esercitare gli specifici diritti tutelati dall´art. 7 del Codice medesimo;

RILEVATO che l´interessata ha esercitato legittimamente i diritti di cui all´art. 7 del Codice nei confronti delle informazioni che la riguardano (che rientrano senza dubbio tra i dati personali di cui all´art. 4, comma 1, lett. b) del Codice) e che l´ente resistente è tenuto a riscontrare tali richieste non rientrando tali informazioni (relative a un procedimento connesso ad una violazione del Codice della strada) tra le ipotesi (specificamente enumerate nell´art. 53) nelle quali non è possibile proporre ricorso in ordine ai trattamenti svolti da parte delle forze di polizia;

RITENUTO che il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta, non ancora riscontrata dal titolare del trattamento, volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali dell´interessata riferiti alla contestazione della violazione del codice della strada avvenuta il 24 maggio 2007;

RITENUTO, pertanto, di dover ordinare al Comune di Positano–Comando polizia municipale di fornire idoneo riscontro all´interessata in ordine a tale richiesta entro il 20 febbraio 2008, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

RITENUTO, invece, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo la resistente fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro in proposito;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo;

RITENUTO, altresì, di porre tale ammontare a carico del Comune di Positano-Comando polizia municipale nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta della ricorrente volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, riferito alla violazione del Codice della strada contestata il 24 maggio 2007 e ordina al Comune di Positano-Comando polizia municipale di fornire idoneo riscontro alla ricorrente, in ordine a tale richiesta, entro il 20 febbraio 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comune di Positano-Comando polizia municipale, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 10 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1488914
Data
10/01/08

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso