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Provvedimeno del 7 febbraio 2008 [1491877]

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[doc. web n. 1491877]

Provvedimeno del 7 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 18 dicembre 2007 da Valerio Di Stefano nei confronti di International Masters Publishers s.r.l., con il quale il ricorrente (che aveva ricevuto una comunicazione pubblicitaria non richiesta al proprio domicilio), ha ribadito la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e a ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile e l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, nonché del responsabile del trattamento, qualora designato, e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO che il ricorrente, nell´opporsi al trattamento dei dati, ha sollecitato la loro cancellazione, chiedendo di porre a carico della società resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria datata 9 gennaio 2008 con la quale la società resistente, nel precisare che i dati personali del ricorrente "sono stati utilizzati una sola volta" e "sono stati messi a (…) disposizione dalla società Mediaprisme s.r.l.", ha dichiarato di "aver immediatamente provveduto ad annotare la (…) richiesta di opposizione all´utilizzo dei (…) dati per attività di comunicazione commerciale, cancellando ogni riferimento (…) collegabile" al ricorrente rassicurando lo stesso che "non riceverà più ulteriori comunicazioni salvo esplicita richiesta futura";

VISTA la nota inviata via fax l´11 gennaio 2007 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, seppure dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di International Masters Publishers s.r.l. nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di International Masters Publishers s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli