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Provvedimento del 28 febbraio 2008 [1500690]

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[doc. web n. 1500690]

Provvedimento del 28 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 20 novembre 2007, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Valerio Pescatore e dall´avv. Lorella Bianchi, con il quale la ricorrente, nel contestare la corretta applicazione di un´offerta promozionale al proprio numero di utenza telefonica mobile (relativa all´accredito di un bonus di 200 euro), ha ribadito le proprie richieste, avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196), volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano (con specifico riferimento ai dati inerenti alle offerte promozionali applicate alla sua utenza) e a ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che con il ricorso la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 16 gennaio 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 10 dicembre 2007 e 12 dicembre 2007 (nonché il verbale dell´audizione del 14 dicembre 2007) con le quali Telecom Italia S.p.A. ha riscontrato le richieste della ricorrente comunicando, tra l´altro, i dati personali che la riguardano detenuti presso i propri archivi; tali dati sono stati: a) forniti direttamente dall´interessata tramite l´invio di documenti relativi "all´autocertificazione possesso linea prepagata ed alla copia di documento identificativo"; b) aggiornati il 9 settembre 2005 in occasione di una chiamata al servizio assistenza clienti della società nella quale la ricorrente ha acconsentito alla ricezione di messaggi pubblicitari; c) nuovamente aggiornati il 14 dicembre 2006 "quando la ricorrente ha revocato il consenso al trattamento per finalità promozionali o commerciali";

RILEVATO che con le predette note la resistente, nell´allegare copia di due estratti dall´archivio informatico della società, denominati "Dati traffico on line", ha precisato che "la ricorrente ha usufruito sia di quel bonus, il cui importo è stato integralmente accreditato il 9 agosto 2007 ed è stato progressivamente consumato fino ad esaurirsi il successivo 20 settembre 2007 …sia delle numerose altre agevolazioni elencate nel dettaglio nella nota del 10 dicembre 2007";

RILEVATO che la resistente ha fornito indicazioni in ordine alle finalità, alle modalità e alla logica su cui si basa il trattamento, nonché ai soggetti o alle categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre a fornire gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili designati;

VISTA la memoria datata 2 gennaio 2008 con la quale la ricorrente, nel prendere atto "dell´integrale riscontro ai diritti dell´interessato", ne ha però sottolineato la tardività, ribadendo la richiesta relativa alle spese del procedimento;

VISTE le successive memorie del 31 gennaio e del 1° febbraio con le quali le parti hanno ribadito le loro posizioni;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo;

RITENUTO, altresì, di porre tale ammontare a carico di Telecom Italia S.p.A. nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli