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Provvedimento del 28 febbraio 2008 [1500723]

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[doc. web n. 1500723]

Provvedimento del 28 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 2 gennaio 2008, presentato da Pasquale Nobile, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico, Francesco e Ernesto Cirillo presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Tnt Global Express S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VITO che con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 25 gennaio 2008 con la quale Tnt Global Express S.p.A. ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato, con particolare riferimento alle informazioni relative all´ipotizzato distacco dell´interessato "dalla ex Tnt Logistics (ora Ceva Logistics) presso" la società resistente;

VISTO il fax del 4 febbraio 2008 con il quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto;

RITENUTO pertanto di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai  sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Tnt Global Express S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto del mancato tempestivo riscontro fornito dalla società resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Tnt Global Express S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 28 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli