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Limiti alla conservazione di dati relatvivi a comportamento debitorio - 21 febbraio 2008 [1501246]

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[doc. web n. 1501246]

Limiti alla conservazione di dati relatvivi a comportamento debitorio - 21 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 novembre 2007 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimiliano Aita, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta –già avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano conservati dalla resistente e, in particolare, di quelli relativi all´iscrizione di due ipoteche legali e di una ipoteca giudiziale, già oggetto di cancellazione per annotazione presso l´Agenzia del territorio di KW e riportate nell´archivio della resistente con la sola nota (riferita ad ogni singola posizione) di "atto colpito da annotamento";

RILEVATO che il ricorrente, nel sottolineare che tali annotazioni sarebbero incomplete e fuorvianti atteso che esso stesso, allo stato, non possiede più alcun bene immobile, ha chiesto nel corso del procedimento di porre a carico della resistente le spese sostenute per la presentazione del ricorso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 gennaio 2008 con la quale questa Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 7 dicembre 2007 con la quale il titolare del trattamento ha rappresentato che le informazioni di cui l´interessato ha chiesto la cancellazione sono contenute nella banca dati "Informazioni da tribunali e registri immobiliari" nella quale "sono raccolte informazioni di fonte pubblica, provenienti dalle (ex) Conservatorie e dai Tribunali" e che l´espressione "atto colpito da annotamento" relativa alle iscrizioni delle ipoteche evidenzia "a chi consultasse l´informazione attraverso il servizio di Crif" che sussiste un´annotazione e che "per avere il quadro della situazione sottostante" è necessario consultarla; ciò, tenendo conto del fatto che "in quasi tutti i casi sarà o un restringimento o una cancellazione del gravame medesimo";

RILEVATO che la resistente ha dichiarato che, "al solo fine di apprestare la migliore misura idonea a tutelare i diritti dell´interessato" ha provveduto "a cancellare tali informazioni pubbliche che non sono, pertanto, più presenti nella banca dati Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" della società;

VISTA la nota datata 10 dicembre 2007 con la quale il ricorrente, nel sottolineare che la formulazione utilizzata dalla resistente per le annotazioni sarebbe "poco chiara", ha precisato che "le risultanze dei registri immobiliari" … non possono essere "quelle indicate da controparte...perché gli immobili sui quali insisteva l´ipoteca sono di proprietà di altri soggetti e il ricorrente non risulta titolare di alcun immobile";

VISTA la nota inviata via fax il 21 gennaio 2008, con la quale Crif S.p.A. ha richiamato quanto dedotto nella precedente memoria del 7 dicembre 2007 ribadendo di aver "cancellato dalla banca dati Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari le informazioni pubbliche oggetto del presente ricorso, le quali saranno, comunque, ancora presenti presso l´Agenzia del territorio di KW dalla quale sono state raccolte";

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in ordine al rispetto dei principi di liceità, correttezza, qualità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e ai tempi della loro conservazione, in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti tenuti da soggetti pubblici, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito riscontro alla richiesta di cancellazione formulata dal ricorrente, in particolare cancellando, seppure solo nel corso del procedimento, le informazioni che lo riguardano relative alle iscrizioni ipotecarie (informazioni che precedentemente non riportavano in modo chiaro l´avvenuta cancellazione delle stesse iscrizioni);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 febbraio 2008 

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli