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Provvedimento del 5 marzo 2008 [1501604]

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[doc. web n. 1501604]

Provvedimento del 5 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 novembre 2007, presentato da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di American Express Services Europe Limited, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione per posta di una comunicazione promozionale non richiesta da parte di tale società, ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato;

RILEVATO che, con il ricorso, il ricorrente si è opposto, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione nei confronti dei soggetti cui tali dati siano stati eventualmente comunicati) e chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 21 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 3 gennaio 2008 con la quale il titolare del trattamento, nel sostenere di non aver fornito tempestivo riscontro a causa di un asserito "disguido tecnico interno", ha dichiarato di aver acquisito i dati personali del ricorrente da "Pixmania.com, di proprietà della società Fotovista S.a.s.", alla quale gli stessi sono stati comunicati dal ricorrente medesimo;

RILEVATO che il medesimo titolare ha aggiunto quanto segue: "come da … richiesta, nei nostri archivi non sono stati trattenuti i dati" relativi all´interessato, avendo provveduto "ad aggiornare i nostri sistemi al fine di evitare che il nominativo (del ricorrente) … non sia più incluso in qualsiasi futura campagna pubblicitaria, promozione o ricerca di mercato da noi effettuata";

VISTO che nella medesima nota la resistente ha dichiarato, altresì, di aver richiesto "la cancellazione del nominativo e degli altri dati personali del ricorrente alla società Pixmania che provvederà all´eliminazione dalle proprie liste";

VISTA la nota inviata via fax l´8 gennaio 2008 con la quale il ricorrente  ha ritenuto di non aver ottenuto un "riscontro integrale" alle richieste formulate nell´atto di ricorso e ha insistito per il suo accoglimento, nonchè per porre a carico della controparte alle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata via fax il 25 febbraio 2008 con la quale la società resistente ha fornito all´interessato ulteriori precisazioni dichiarando, tra l´altro, che "i suoi dati personali …. sono stati … comunicati esclusivamente allo stampatore del quale ci avvaliamo abitualmente per la stampa … e ugualmente allo stesso è stata comunicata l´avvenuta cancellazione dei suoi dati effettuata in data 3 gennaio u.s.";

RITENUTO che va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di American Express Services Europe Limited nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il  dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di American Express Services Europe Limited, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli