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Provvedimento 13 marzo 2008 [1502102]

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[doc. web n. 1502102]

Provvedimento 13 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY e WZ, avendo ottenuto, ai sensi della legge n. 241/1990, copia di una nota del 29 settembre 2005 inviata alla Questura di Roma da Consap-Confederazione sindacale autonoma di polizia-Italia Sicura contenente a loro avviso alcune informazioni che li riguardavano, hanno chiesto di conoscere l´origine di tali informazioni;

RILEVATO che, in particolare, nella nota in questione, predisposta a seguito di una riunione sindacale durante la quale gli interessati presumono si sia discussa una vicenda che li riguardava, l´organizzazione sindacale chiedeva le ragioni per le quali "due operatori di polizia, oggetto di inchiesta disciplinare per gravi fatti inerenti il servizio, non fossero stati spostati almeno in un altro ufficio";

VISTO il ricorso pervenuto al Garante in data 7 dicembre 2007 proposto da XY e WZ nei confronti di Consap-Confederazione sindacale autonoma di polizia-Italia Sicura con il quale i ricorrenti, non avendo ricevuto riscontro, hanno ribadito la propria richiesta volta a conoscere l´origine dei dati e hanno chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 22 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria anticipata via fax il 9 gennaio 2008 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Fabrizio Menichelli, ha dichiarato di non aver mai trattato, nella riunione sindacale del 29 settembre 2005, dati personali relativi agli interessati, "ovvero discusso delle vicende che li riguardavano", precisando che "la discussione di cui all´assemblea del 29 settembre 2005 non riguardava i sigg.ri XY e WZ ma altri operatori di polizia, oggetto di inchiesta disciplinare per gravi fatti inerenti il servizio";

RILEVATO che la resistente ha chiesto, alla luce del riscontro fornito, di porre a carico dei ricorrenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTE le memorie del 15 e del 17 gennaio 2008 con le quali i ricorrenti hanno mostrato perplessità in ordine al riscontro ricevuto, ritenendo che il documento datato 29 settembre 2005 conterrebbe a proprio avviso dati che li riguardano stante anche l´avvenuta "acquisizione, ex legge 241/1990, della documentazione in argomento";

VISTE le memorie del 4 e del 12 febbraio 2008 con le quali la resistente ha ribadito di non aver trattato, nell´occasione e nella nota citata dai ricorrenti, dati personali che li riguardano;

VISTA la memoria inviata via fax l´11 febbraio 2008 con la quale i ricorrenti hanno contestato nuovamente il riscontro ottenuto;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, dal momento che la resistente ha dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non aver trattato nelle occasioni richiamate dai ricorrenti dati personali che li riguardano, precisando che la nota in questione, relativa a due operatori di polizia non meglio identificati, non faceva riferimento alle persone dei ricorrenti;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 13 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli