Propaganda elettorale
Propaganda elettorale
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PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Informativa > Oggetto > Propaganda elettorale
L´uso, a fini di propaganda elettorale, dei dati degli iscritti ad un´associazione deve essere previsto espressamente nello statuto dell´associazione stessa o in una chiara informativa resa agli interessati, formulata secondo le prescrizioni contenute nell´art. 10 della legge n. 675/1996, onde permettere loro una consapevole manifestazione di volontà diretta a consentire, o meno, tale trattamento (fattispecie nella quale il Garante ha segnalato all´associazione la necessità di astenersi, in difetto delle menzionate condizioni, dal comunicare i dati degli associati ad un candidato ad una consultazione elettorale al fine di sostenerne la candidatura).
- Garante 9 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 17 [doc. web n. 39937]