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Esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Consenso > Esclusione > Esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato

Il titolare del trattamento non è tenuto ad ottenere il consenso per compiere operazioni di trattamento di dati necessarie all´esecuzione di un contratto di cui sia parte lo stesso interessato (fattispecie relativa alle operazioni di gestione di un rapporto di conto corrente da parte di un istituto di credito).

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 13 [doc. web n.  1066132]