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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Assioma selezione e sviluppo s.r.l. - 17 gennaio 2008 [1503470]

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[doc. web n. 1503470]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Assioma selezione e sviluppo s.r.l. - 17 gennaio 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 2 del 17 gennaio 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 1 luglio 2005 nei confronti di Assioma selezione e sviluppo s.r.l. con sede in Roma via Tenaglia n. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 7738 datata 21 aprile 2005) e su specifica delega di questa Autorità (n. 7740 del 21 aprile 2005), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute -nel quale, per mero errore materiale, è peraltro indicata la data del 15 ottobre 2004 e non quella effettiva del 1° luglio 2005, data nella quale è stata effettuata la notifica della richiesta di informazioni e del successivo verbale n. 119/2005 di contestazione di violazione amministrativa- dai quali è risultato che la predetta società effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali sensibili previsti dall´art. 37, comma 1, lett. e) del Codice, da epoca anteriore al 1° gennaio 2004; considerato altresì che la società, pur avendo provveduto alla notificazione ex art. 7 della legge n. 675/1996, non ha effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice;

VISTO il verbale n. 119/2005 dell´1 luglio 2005 con cui si è contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, comma 1, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 20 luglio 2005 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con il quale la società, nel ribadire di non aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, ha prodotto argomentazioni di merito riferendosi sia alla lett. e) (indicata chiaramente nel "considerato" del predetto verbale n. 119/2005 e nel verbale di operazioni compiute), sia alle lettere a) e b) dell´art. 37, comma 1, del Codice (in quanto indicate per mero errore materiale in altra parte del verbale di contestazione amministrativa), sviluppando le seguenti deduzioni:

a) la società aveva già ottemperato all´obbligo di notificazione in data 31 luglio 2003 ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996, mentre dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, 38 e 181, comma 1, lett. c) del Codice non risulterebbe a suo avviso alcun ulteriore obbligo a carico del titolare del trattamento che abbia, in tempi anteriori all´entrata in vigore del Codice, già eseguito la notificazione;

b) poiché la società era in possesso di apposita autorizzazione ministeriale n. 928/RS del 25 ottobre 2004 rilasciata per l´esercizio dell´attività di ricerca e selezione del personale, ed è anche iscritta alla sezione IV dell´albo delle agenzie per il lavoro ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. d), del d.lg. n. 276/03 e del decreto ministeriale del 23 dicembre 2003, la "pretesa" di una nuova notificazione per comunicare il trattamento di dati funzionali all´attività sociale acquisterebbe a suo avviso "un´accezione ostativa di un´attività che invece è di primaria valenza sociale";

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice) per il quale doveva essere nuovamente assolto in base al Codice l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. e) e 38 del Codice;

VISTA la richiesta di audizione formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 15856 del 2 settembre 2005, inviata dal Garante a mezzo fax in data 6 settembre 2005 e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 8 settembre 2005 nel quale la società, nel ribadire quanto riportato nello scritto difensivo, ha lamentato una controversa interpretazione delle disposizioni del Codice che l´avrebbero a suo avviso indotto all´omissione della notificazione al Garante in buona fede;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione nei termini, con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto:

a) in base all´istituto della notificazione dei trattamenti previsto dal Codice, e contrariamente alla precedente normativa che prevedeva per tutti i titolari l´obbligo di effettuare la notificazione, salve limitate eccezioni, sono tenuti a notificare al Garante solo i titolari che effettuino una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate all´art. 37, comma 1, del Codice, tra cui (lett. e)) i trattamenti di "dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi (…)". Il comma 2 di tale articolo demanda al Garante il compito di individuare, nell´ambito dei trattamenti di cui al predetto comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell´interessato e pertanto sottratti all´obbligo di notificazione. Il Garante, con deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004 (in G.U. 6 aprile 2004, n. 81), pur avendo previsto alcuni esoneri, non ha sottratto all´obbligo della notificazione i trattamenti effettuati da persone giuridiche private per effettuare selezione di personale per conto terzi. Dalla nuova disciplina normativa del Codice è derivato, quindi, un nuovo e distinto obbligo di notificazione al Garante. Il titolare che aveva iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio 2004,

indipendentemente dalla circostanza che lo avesse notificato in passato, doveva procedere, se tenuto in base al tipo di trattamento effettuato, ad una nuova notificazione entro il 30 aprile 2004 (art. 181, comma 1, lett. c)), che nella specie non è stata effettuata;

b) la ratio dell´istituto in esame si sostanzia nel favorire alcune verifiche e controlli sul trattamento dei dati anche sulla base della notificazione al Garante che è anche volta, come previsto dal considerando n. 48 della direttiva 95/46/CE, "a dare pubblicità alle finalità del trattamento e alle sue principali caratteristiche". Per assolvere tale scopo il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e consultabile gratuitamente sul sito web dell´Autorità (art. 37, comma 4, del Codice). Le comunicazioni effettuate a vari enti e associazioni, cui la società ha fatto riferimento, soddisfano obblighi e finalità di controllo del tutto distinti e non confondibili con quelli sottesi alle esigenze prese in considerazione dall´art. 37 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due testate giornalistiche, una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata ne "il Corriere della Sera", e l´altra identificata in "Italia Sera";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Assioma selezione e sviluppo s.r.l. con sede in Roma via Tenaglia n. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulle testate giornalistiche  "il Corriere della Sera" e "Italia Sera";

INGIUNGE

alla medesima società di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Roma" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 17 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIOGENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1503470
Data
17/01/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca