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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tardelli Marco - 20 marzo 2008 [1504602]

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[doc. web n. 1504602]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tardelli Marco - 20 marzo 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 15 del 20 marzo 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione per violazione amministrativa elevata in data 3 gennaio 2006 nei confronti di Marco Tardelli, per la violazione degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il sig. Pier Luigi Maria Lucatuorto ha presentato in data 24 febbraio 2005 un ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e segg. del Codice, nei confronti di Marco Tardelli, per incompleto riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota n. 6801 del 7 aprile 2005 notificata il 28 aprile 2005, ha invitato il sig. Marco Tardelli, titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice, a fornire, entro il termine del 6 maggio 2005, ogni informazione ed elemento di valutazione in merito;

CONSTATATO che l´Autorità ha adottato una decisione sul predetto ricorso in data 1° giugno 2005, rilevando il mancato riscontro alle richieste riproposte con il ricorso;

RILEVATO che Marco Tardelli non ha fornito riscontro all´invito formulato ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice entro il termine del 6 maggio 2005 previsto dalla predetta nota n. 6801 del 7 aprile 2005, oltre a non aver fornito riscontro alle richieste del sig. Lucatuorto entro il termine del 10 luglio 2005 indicato nel provvedimento relativo al ricorso, ma ha inviato oltre ogni termine un fax (pervenuto al Garante in data 15 dicembre 2005) che, peraltro, non fornisce il riscontro alle richieste del Garante;

VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 111/40720 del 3 gennaio 2006, notificata in data 3 febbraio 2006, con cui è stata contestata la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione agli artt. 150, comma 2, e 157, informando il sig. Marco Tardelli della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di quattromila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Marco Tardelli di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Lucca", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

 

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1504602
Data
20/03/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca