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Intermediari e mercati creditizi e finanziari

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Limiti all´esercizio dei diritti > Intermediari e mercati creditizi e finanziari

Rispetto ai trattamenti di dati effettuati da un soggetto pubblico in base ad espressa disposizione di legge, per finalità inerenti al controllo dei mercati e degli intermediari finanziari e della loro stabilità previsti dall´art. 14, lett. d) della legge n. 675/1996, i diritti di cui all´art. 13 della legge possono essere esercitati solo in maniera indiretta, attraverso verifiche disposte dal Garante anche su segnalazione dell´interessato.

  • Garante 10 febbraio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 46 [doc. web n. 40931]


L´art. 14, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996, concernente i limiti all´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge, può trovare applicazione anche nei confronti dell´I.s.v.a.p., allorché la funzione di vigilanza attribuita dalla legge n. 576/1982 sia esercitata dall´Istituto nei confronti di imprese assicuratrici inequivocabilmente operanti nel settore dell´intermediazione finanziaria. Tale assunto trova fondamento, oltre che nel contenuto della funzione di vigilanza attribuita dalla legge all´I.s.v.a.p., anche nelle direttive comunitarie n. 91/318/CEE del 10 giugno 1991 (in materia di riciclaggio di proventi da attività illecite, attuata con d.l. n. 143/1991) e n. 95/26/CEE del 29 giugno 1995 (in materia creditizia ed assicurativa), nonché nel Regolamento CEE n. 3604/1993 del 13 dicembre 1993, che considerano le imprese d´assicurazione quali enti finanziari.

  • Garante 10 febbraio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 46 [doc. web n. 40931]