g-docweb-display Portlet

Alternatività della tutela dinanzi al Garante

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Alternatività della tutela dinanzi al Garante

Ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, l´interessato ha il diritto di chiedere direttamente alle società finanziarie e agli istituti di credito quali informazioni che lo riguardano siano state raccolte in relazione al trattamento dei dati connesso a richieste o concessioni di finanziamenti. Nel caso di mancata risposta nel termine di cinque giorni (v. art. 29, comma 2 della legge n. 675/1996), o di rifiuto all´accesso o all´esercizio di uno degli altri diritti elencati nel citato art. 13, l´interessato può ricorrere alla magistratura ordinaria o, alternativamente, al Garante, con le modalità previste dall´art. 29 della legge.

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 18 [doc. web n. 40955]


L´interessato può esercitare nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento dei dati i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996, rivolgendosi poi al Garante o, alternativamente, all´Autorità giudiziaria, nel caso in cui non ottenga risposta nel termine di cinque giorni fissato dall´art. 29, comma 2 della legge, oppure nel caso in cui gli venga precluso l´esercizio dei suddetti diritti.

  • Garante 12 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 34 [doc. web n. 40005


Il principio di alternatività di cui all´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996 opera soltanto tra il Garante e l´A.g.o., unica autorità avente giurisdizione sulle controversie concernenti l´applicazione della legge n. 675/1996 e, segnatamente, sui diritti di cui all´art. 13; pertanto, ove l´interessato abbia preventivamente esercitato il diritto d´accesso ai documenti amministrativi innanzi al giudice amministrativo (legge n. 241/1990), non sussistono preclusioni in relazione alla possibilità di esercitare il distinto diritto di accesso ai dati personali dinanzi al Garante o, in via alternativa, all´A.g.o.

  • Garante 7 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 32 [doc. web n. 40285]


La normativa in materia di trattamento dei dati personali stabilisce l´alternatività del ricorso al Garante rispetto all´esercizio dell´azione avanti all´autorità giudiziaria. È quindi inammissibile il ricorso con cui l´interessato lamenti l´illecito trattamento dei suoi dati personali realizzato mercé la pubblicazione su un quotidiano di informazioni che lo riguardano, allorché nei confronti delle stesse parti (editore, direttore responsabile e redattore), prima della proposizione del ricorso al Garante, sia stato notificato un atto di citazione avanti al Tribunale in cui, seppure nell´ambito di un contesto più ampio di asserita illiceità delle condotte dei convenuti, si contesti la medesima violazione del diritto alla riservatezza e dei limiti al diritto di cronaca, per la tutela delle medesime posizioni giuridiche soggettive asseritamene lese dalla diffusione delle notizie attraverso la stampa.

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 98 [doc. web n. 1066307]