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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > R.a.i.

Le attività di trattamento effettuate dalla R.a.i. in qualità di responsabile del Ministero delle finanze, ai fini della gestione degli abbonamenti al servizio radiotelevisivo, non possono rientrare nei casi, indicati dall´art. 14 della legge n. 675/1996, di esclusione dall´esercizio dei diritti attribuiti dall´art. 13 della stessa legge. Sulla società concessionaria e sull´Amministrazione finanziaria incombe quindi l´obbligo di fornire riscontro senza ritardo alle richieste avanzate dagli interessati in base al citato art. 13.

  • Garante 12 luglio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 38 [doc. web n. 30923]


Quale responsabile del trattamento, la R.a.i. collabora con l´amministrazione delle Finanze, titolare del trattamento, nello svolgimento dei compiti relativi alla gestione e alla riscossione dei canoni. La società non può, quindi, essere considerata come un soggetto privato che persegue ulteriori finalità e che può decidere autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni personali, dovendo la stessa attenersi rigorosamente alle prescrizioni normative e alle istruzioni impartite dall´amministrazione finanziaria. Limitatamente a questi rapporti, alla società deve, quindi, ritenersi applicabile il particolare regime previsto per le amministrazioni pubbliche che, a differenza dei privati - i quali, ai sensi degli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996, possono trattare informazioni personali in presenza del consenso degli interessati o di uno degli altri presupposti equipollenti -, possono effettuare solo i trattamenti connessi all´esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle previsioni di legge o di regolamento (art. 27 della legge).

  • Garante 12 luglio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 38 [doc. web n. 30923]


A seguito dell´abrogazione degli artt. 2, 5 e 7 della legge n. 996/1949 ad opera degli artt. 2 e 6, lett. d bis) del d.l. n. 357/1994, convertito dall´art. 1 della legge n. 489/1994, è venuto meno il fondamento normativo che obbligava i rivenditori di apparecchi televisivi alla raccolta e al successivo invio alla R.a.i. dei dati riguardanti gli acquirenti di tali apparecchi. La rilevata carenza di presupposti giuridici rende contrari ai principi posti dall´art. 27 della legge n. 675/1996 in materia di trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici - quale deve essere considerata la concessionaria del sevizio radiotelevisivo - la raccolta e il trattamento dei dati degli acquirenti operati dalla R.a.i. per conto dell´Amministrazione finanziaria, attraverso accordi con i rivenditori, allo scopo di contrastare l´evasione del canone televisivo. Pertanto, ai sensi della lett. c) dell´art. 31 della legge n. 675/1996, va segnalata alla R.a.i. e all´Amministrazione finanziaria la necessità di interrompere la raccolta e il trattamento dei dati in questione, svolti con le modalità descritte, e di astenersi dal loro ulteriore trattamento. Il provvedimento va comunicato anche al Governo ai sensi della lett. m) dell´art. 31.

  • Garante 5 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 140 [doc. web n. 40405]