Benefondi
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La legge n. 675/1996 non ha introdotto alcun divieto nei confronti del c.d. "benefondi" (consistente nell´accertamento, anche informale, attraverso il quale viene garantita l´esistenza, presso una banca o una sede o filiale della stessa, della provvista corrispondente agli assegni emessi). Il benefondi, infatti, è certamente riconducibile alle attività che la banca deve descrivere, sia pure in termini generali, nei modelli di informativa e di acquisizione del consenso, che debbono comprendere le operazioni di comunicazione dei dati a terzi ed i trattamenti temporanei che questi ultimi sono tenuti ad effettuare per la corretta esecuzione dei servizi richiesti.
- Garante 30 novembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 85 [doc. web n. 39416]