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Benefondi

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Istituti di credito > Casi particolari > Benefondi

La legge n. 675/1996 non ha introdotto alcun divieto nei confronti del c.d. "benefondi" (consistente nell´accertamento, anche informale, attraverso il quale viene garantita l´esistenza, presso una banca o una sede o filiale della stessa, della provvista corrispondente agli assegni emessi). Il benefondi, infatti, è certamente riconducibile alle attività che la banca deve descrivere, sia pure in termini generali, nei modelli di informativa e di acquisizione del consenso, che debbono comprendere le operazioni di comunicazione dei dati a terzi ed i trattamenti temporanei che questi ultimi sono tenuti ad effettuare per la corretta esecuzione dei servizi richiesti.

  • Garante 30 novembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 85 [doc. web n. 39416]