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Provvedimento del 10 aprile 2008 [1515257]

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[doc. web n.1514725]

Provvedimento del 10 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Rosa Fedele aveva chiesto al Comune di Maiori la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano (relativi all´accertamento di una violazione delle norme del codice della strada avvenuta il 26 agosto 2007) e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 2 gennaio 2008, presentato da Rosa Fedele, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti del citato Comune di Maiori, con il quale la ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro alla previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto, altresì, di porre a carico dell´ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 25 febbraio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 25 gennaio 2008 con la quale il Comune di Maiori–Comando polizia locale, nel precisare, tra l´altro, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ha dichiarato che i dati personali dell´interessata, "acquisiti tramite visura al P.R.A. in data 30 agosto 2007 a seguito del verbale di contravvenzione…elevato in data 26 agosto 2007", sono stati trattati "per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi" e "trasmessi per via telematica alla società Maggioli…per la stampa del verbale di contravvenzione e del bollettino di pagamento";

VISTO che l´ente resistente ha sostenuto di non aver riscontrato l´istanza dell´interessata in quanto accompagnata "da un documento di riconoscimento non valido" (patente di guida).

VISTO il fax pervenuto il 29 gennaio 2008 con il quale la ricorrente, nel dichiarare che l´amministrazione, "seppure tardivamente, ha parzialmente riscontrato le richieste", ha sottolineato che "restano tuttavia senza riscontro le modalità del trattamento dei dati personali e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l´ausilio di strumenti elettronici";

VISTO che la ricorrente ha sostenuto che il documento allegato all´istanza ex art. 7 soddisfaceva, a proprio avviso, i requisiti previsti dal Codice, oltre a essere equipollente a un documento di identità ai sensi del d.P.R. n.° 445/2000;

VISTO il fax pervenuto il 19 marzo 2008 con il quale il Comune di Maiori-Comando polizia locale ha precisato ulteriormente che il trattamento dei dati personali dell´interessata "è avvenuto tramite l´utilizzo di strumenti informatici in sede, una sola volta e per il tempo strettamente necessario ad accertare la proprietà del veicolo e a conseguire lo scopo della notifica…da parte del responsabile e dell´incaricato del trattamento, dotati di proprie credenziali d´autenticazione in uso esclusivo e conformi all´allegato B al Codice della privacy …";

RILEVATO che l´istanza a suo tempo proposta dall´interessata è stata avanzata nel rispetto delle disposizioni di cui all´art. 9, comma 4, del Codice che non impone l´allegazione di un documento di identità, ma onera il titolare del trattamento a verificare l´identità dell´interessato "sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante…allegazione di copia di un documento di riconoscimento";

RILEVATO che eventuali dubbi o richieste di approfondimento relative all´identità del richiedente (che, peraltro, aveva correttamente inoltrato copia di un documento valido) devono comunque essere rivolti a quest´ultimo nel rispetto del termine di cui all´art. 146 del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´amministrazione resistente fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo;

RITENUTO, altresì, di porre tale ammontare a carico del Comune di Maiori nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi (avendo anche attestato l´interessata di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio), a carico del Comune di Maiori, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 10 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli