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Giornalismo: rispetto del principio di essenzialità dell'informazione nel caso di conseguenze di un incidente - 2 aprile 2008 [1519908]

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[doc. web n. 1519908]
[v. Newsletter 16 settembre 2008]

Giornalismo: rispetto del principio di essenzialità dell´informazione nel caso di conseguenze di un incidente - 2 aprile 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 27 settembre 2007 con cui i coniugi XY e XW lamentano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, da parte dei quotidiani Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud (edizioni del 28 giugno 2007), di notizie relative a un incidente stradale avvenuto il giorno prima, nel quale sono stati coinvolti i coniugi segnalanti con i due figli, di QX e ZX anni;

VISTE le deduzioni formulate dall´avv. Giorgio Algozini per conto di Editoriale poligrafica S.p.A. e del Giornale di Sicilia (nota del 4 febbraio 2008) e quelle formulate dal presidente di Società editrice siciliana S.p.A., quale editore della Gazzetta del Sud (nota del 12 dicembre 2007);

RILEVATO che entrambi i quotidiani hanno pubblicato numerosi dati personali, tra i quali, le generalità, l´età, la professione, il luogo di nascita e il luogo di residenza dei segnalanti;

RILEVATO che i medesimi quotidiani hanno riportato anche dettagliati riferimenti alle condizioni cliniche del segnalante e, in particolare, hanno riferito dell´amputazione di un arto subita da quest´ultimo;

RILEVATO che il Giornale di Sicilia, nell´edizione del 28 giugno, ha pubblicato anche le fotografie dei segnalanti e che analoga pubblicazione è stata effettuata dalla Gazzetta del Sud, seppur limitatamente alla fotografia del segnalante, riportata in dimensioni più ridotte;

RILEVATO quanto asserito dai segnalanti e cioè che tali fotografie sarebbero la riproduzione di quelle contenute nei loro documenti di riconoscimento che si trovavano custoditi all´interno dell´autovettura e raccolti dalla Polizia stradale durante le operazioni di soccorso;

RILEVATO che il trattamento di dati in esame è stato effettuato per finalità giornalistiche e che, in base alla disciplina vigente in materia, i dati personali devono essere acquisiti in modo lecito e corretto (art. 11, comma 1, lett. a) e possono essere diffusi anche senza il consenso degli interessati, purché nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione) e, in particolare, dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali -d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

CONSIDERATO che, in osservanza dei limiti predetti deve essere evitata la diffusione di dati personali quando questi non risultino "indispensabili" ai fini dell´esercizio del diritto/dovere di cronaca (art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica) e che maggiore rigore deve essere adottato nella diffusione di notizie idonee a rivelare particolari condizioni di salute di una persona identificata o identificabile (artt. 5 e 10 del codice di deontologia cit.);

RILEVATO che in entrambi gli articoli di stampa sono state pubblicate informazioni dettagliate relative alle condizioni di salute del segnalante, con particolare riferimento all´amputazione di un arto, e che tale trattamento contrasta con i limiti e le garanzie sopra menzionate;

RILEVATO che la circostanza, evidenziata dal legale di Editoriale poligrafica S.p.A. e del Giornale di Sicilia, che alcuni dati personali sono tratti da dichiarazioni rese dalla madre della segnalante a un giornalista del quotidiano non esclude una violazione delle disposizioni citate atteso che i quotidiani hanno aggiunto autonomamente informazioni particolareggiate sulle condizioni di salute del segnalante, nonché altri dati personali relativi ai segnalanti (ad es., il luogo di abitazione; inoltre, il Giornale di Sicilia ha pubblicato l´anno del loro matrimonio e il paese d´origine) che nel loro insieme risultano eccedenti ai fini della cronaca sull´accaduto;

CONSIDERATO che i segnalanti hanno appreso solo dal quotidiano che erano state utilizzate le loro fototessera tratte dai documenti di riconoscimento e che la pubblicazione delle stesse fotografie, peraltro non giustificata sul piano dell´essenzialità dell´informazione (art. 8 codice di deontologia cit.), non può ritenersi lecita per il solo fatto che tali fotografie, secondo quanto asserito dalle testate, sarebbero state fornite dagli agenti di polizia. La comunicazione di dati a terzi da parte di questi ultimi non risulta dagli atti basata su un idoneo presupposto normativo, anche per effetto della mancata adozione del regolamento previsto dall´art. 57 del Codice (cfr. anche art. 25 del Codice);

RILEVATO pertanto che gli articoli oggetto di segnalazione, sebbene riferiti a un episodio che poteva essere oggetto di una legittima attività di cronaca, risultano nel caso concreto contrastanti con i princìpi vigenti in materia di trattamento di dati personali a fini giornalistici;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto (artt. 143 comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice);

RILEVATO che il divieto del trattamento può conseguire anche ad una violazione delle prescrizioni contenute nel citato codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);

RITENUTA la necessità di disporre nei confronti di Editoriale poligrafica S.p.A. e di Società editrice siciliana S.p.A., in qualità di titolari del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sui quotidiani Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud dei dati personali idonei a rivelare il dettaglio relativo alla menomazione fisica subìta dal segnalante e degli altri dati personali relativi ai coniugi da ritenersi nel loro insieme eccedenti nei termini sopra indicati;

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l´invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Editoriale poligrafica S.p.A. e di Società editrice siciliana S.p.A. in qualità di titolari del trattamento descritto, il divieto di ulteriore diffusione sui quotidiani Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud dei dati personali idonei a rivelare il dettaglio relativo alla menomazione fisica subita dal segnalante e degli altri dati personali relativi ai coniugi da ritenersi nel loro insieme eccedenti nei termini di cui in premessa;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Roma, 2 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli