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Giornalismo: rispetto del principio di essenzialità dell'informazione nel caso di vittime di reato - 24 aprile 2008 [1519915]

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[doc. web n. 1519915]
[v. Comunicati stampa
1 aprile
 e 24 aprile 2008]
[v. anche doc. web n. 1527037]

Giornalismo: rispetto del principio di essenzialità dell´informazione nel caso di vittime di reato - 24 aprile 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il filmato trasmesso in data 31 marzo u.s. dall´emittente televisiva Telenorba, nel corso del programma "Il Graffio", nel quale sono state diffuse alcune immagini di Meredith Kercher raccolte dal Servizio polizia scientifica della Polizia di Stato durante uno dei sopralluoghi effettuati presso il luogo in cui la studentessa inglese, il 2 novembre 2007, è stata trovata uccisa;

VISTE le osservazioni pervenute in data 4 aprile 2007 da Telenorba S.p.A.;

RILEVATO che alcune delle immagini diffuse consistono in primi piani sulle ferite, sul corpo nudo della ragazza e sulle tracce di sangue ancora presenti sul corpo e sul luogo del delitto;

RILEVATO che tali immagini sono accompagnate da descrizioni audio particolareggiate sulle condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere e da raccapriccianti specificazioni sulle gravi ferite inferte;

CONSIDERATO che la tutela prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), in particolare della dignità, non viene meno con la morte della persona (Provv. 15 luglio 2006, doc. web n. 1310796, 29 novembre e 6 dicembre 2007, doc. web nn. 1478059 e 1478083);

RILEVATO dalla visione del filmato acquisito e dagli atti d´ufficio che la diffusione delle predette immagini e delle relative descrizioni non risulta giustificata dal punto di vista dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e che essa ha concretato una grave violazione della dignità (artt. 2 e 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 8, comma 1, codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, all. A1 al Codice);

RILEVATO che la predetta diffusione risulta pertanto illecita, a prescindere dagli accertamenti in atto a cura dell´autorità giudiziaria in ordine alla liceità dell´acquisizione e dell´utilizzo giornalistico del video dal punto di vista del segreto delle indagini penali e della pubblicazione di atti d´indagine;

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato da Telenorba S.p.A., le immagini diffuse costituiscono una selezione di quelle nella disponibilità della società e che le stesse sono state "passate al Tg1, al Tg2, a Skytg24 e a "La vita in diretta"";

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (art. 154, comma 1, lett. d) e art. 143 comma 1, lett. c) del Codice);

RILEVATO che il divieto del trattamento può conseguire anche a una violazione delle prescrizioni contenute nel citato codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);

RITENUTO che la particolare natura delle predette immagini rende necessario disporre il divieto nei confronti di Telenorba S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, dell´ulteriore diffusione e messa in circolazione in ogni forma delle medesime immagini relative alla ragazza uccisa ripresa sul luogo del delitto; ciò, a prescindere dall´eventuale sussistenza di altri illeciti in rapporto alla normativa processuale e dalla scelta dell´emittente, che pure ritiene legittima la propria attività, di non diffondere direttamente il video in altre circostanze;

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RAVVISATA la necessità di disporre l´invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti per le valutazioni di rispettiva competenza, nonché agli editori in relazione alle predette testate e trasmissioni giornalistiche;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il  dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dispone ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Telenorba S.p.A. quale titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione e messa in circolazione delle immagini relative a Meredith Kercher riprese sul luogo del delitto e trasmesse il 31 marzo 2008;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza, nonché ai titolari del trattamento in relazione alle altre testate e trasmissioni indicate in motivazione.

Roma, 24 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli