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Provvedimento del 19 maggio 2008 [1523469]

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[doc. web n. 1523469]

Provvedimento del 19 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata a Securitifleet s.r.l. il 14 gennaio 2008 con la quale XY, dopo aver ricevuto una contestazione amministrativa per una violazione del codice della strada che lo stesso non aveva commesso, avendo appreso che i dati personali che lo riguardano erano stati forniti alla polizia municipale competente da Securitifleet s.r.l., proprietaria dell´autovettura coinvolta, ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il riscontro del 30 gennaio 2008 con il quale Securitifleet s.r.l. ha sostenuto di aver commesso un "errore di omonimia in fase di espletamento del contratto di locazione" dell´autovettura successivamente oggetto della citata contestazione amministrativa e, preso atto dell´errore commesso, ha confermato di voler rettificare le generalità del locatario dell´autovettura per sollevare l´interessato da ogni responsabilità;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 14 febbraio 2008 nei confronti di Securitifleet s.r.l. con il quale XY, nel rilevare che la società resistente non aveva fornito le informazioni richieste ai sensi dell´art. 7 del Codice, le ha ribadite e ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota dell´11 aprile 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 7 aprile 2008 con la quale la resistente, nel fornire alcune indicazioni in ordine al trattamento dei dati del ricorrente ricevuti nell´ambito del "rapporto contrattuale di leasing operativo di veicoli" sottoscritto con Europcar Italia S.p.A. che utilizza per la propria attività di autonoleggio i veicoli di cui Securitifleet s.r.l. è proprietaria, ha fornito riscontro alle richieste formulate dal ricorrente, precisando anche di essersi attivata per evitare in futuro "casi di errate associazioni di dati a causa di omonimia nella gestione dei processi di notifica delle multe";

VISTA la nota inviata via fax il 21 aprile 2008 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro, ha rilevato che non gli erano stati ancora comunicati in forma intelligibile tutti i dati detenuti dalla resistente e ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

VISTA la memoria inviata via fax il 5 maggio 2008 con la quale la resistente ha comunicato in forma intelligibile i dati personali del ricorrente ancora conservati;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la società resistente fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Securitifleet s.r.l., nella misura di euro 250 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito dalla citata resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Securitifleet s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1523469
Data
19/05/08

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)