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Provvedimento del 19 maggio 2008 [1523831]

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[doc. web n. 1523831]
[v. doc. web nn. 1571719, 1598380]

Provvedimento del 19 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso del 14 febbraio 2008, presentato in via d´urgenza, ex art. 146 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), nei confronti di Editoriale Libero s.r.l. in qualità di editore del quotidiano "Libero", con il quale R.a.i.-Radio televisione italiana S.p.A., a seguito della pubblicazione, sull´edizione del YK 2008 del quotidiano, di un "presunto organigramma della Rai" in cui "amministratori, dirigenti e giornalisti" della società erano indicati con colori diversi a seconda della loro asserita appartenenza all´area di "centrosinistra", "centrodestra" o all´"area tecnica", insieme a due articoli di commento (dal titolo "ZX" e "KZ"), ha chiesto di disporre il "blocco dell´ulteriore trattamento, in qualunque forma e modo, dei dati personali di cui al presunto organigramma Rai (…) e di quelli di analoga natura e carattere eventualmente raccolti ma non pubblicati", sostenendo che "la conservazione dei dati di cui trattasi da parte del titolare del trattamento ovvero il perdurare del relativo trattamento, espone la Rai (…) a pregiudizio imminente e irreparabile, considerata la particolare attenzione di cui è fatta oggetto la Rai medesima e i suoi amministratori, dirigenti e giornalisti da parte di Libero"; ciò, ritenendo che i dati in questione, insuscettibili di essere verificati nella loro veridicità, siano stati trattati in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle norme previste per il trattamento effettuato per finalità giornalistiche, comportando una lesione dell´identità personale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

RILEVATO che, mediante il medesimo ricorso, R.a.i.-Radio televisione italiana S.p.A. ha chiesto anche a Editoriale Libero s.r.l., ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, di conoscere l´origine dei dati personali contenuti nel citato organigramma e le modalità del loro trattamento, di ottenere la comunicazione di eventuali dati "analoghi" eventualmente conservati e non ancora pubblicati, nonché il blocco immediato del loro trattamento e la loro cancellazione, chiedendo contestualmente al Garante di provvedere in ordine a tali richieste ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice in caso di un inidoneo riscontro da parte della società entro il termine di quindici giorni previsto dall´art. 146, comma 2, del Codice;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché il verbale dell´audizione del 5 marzo 2008;

VISTA la memoria del 3 marzo 2008 con la quale Editoriale Libero s.r.l. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Berardino Libonati, Raffaele Cappiello e Luca Silvagni) –dopo aver inviato il 28 febbraio 2008 un riscontro alle richieste che la ricorrente ha avanzato ex artt. 7 e 8 del Codice contestualmente alla presentazione del ricorso al Garante– ha eccepito l´inammissibilità del ricorso sia per la carenza di legittimazione attiva rispetto ai dati personali contenuti nell´organigramma (dal momento che gli stessi sarebbero relativi a persone fisiche determinate, anziché alla persona giuridica Rai), sia per l´assenza di un corretto inoltro dell´interpello preventivo di cui all´art. 146 del Codice (tenuto conto che i diritti di cui all´art. 7 del Codice sono stati fatti valere dalla società contestualmente alla proposizione del ricorso), nonché per la mancanza del pregiudizio imminente e irreparabile che consente di prescindere dall´interpello preventivo al titolare del trattamento; rilevato che la resistente ha sostenuto che il trattamento dei dati personali realizzatosi mediante la pubblicazione dell´organigramma e degli articoli in questione è stato effettuato, comunque, in modo lecito nell´ambito dell´esercizio del diritto di cronaca e di critica e nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, dopo aver verificato la veridicità delle "collocazioni politiche" indicate nel documento;

VISTA la memoria inviata via fax il 3 marzo 2008 con la quale la ricorrente si è ritenuta legittimata a esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice e a presentare il ricorso al Garante rispetto alle informazioni personali che la riguardano contenute negli articoli e nell´organigramma in questione e ha quindi ribadito le proprie richieste, precisando che il pregiudizio imminente e irreparabile sarebbe arrecato alla società dall´ulteriore diffusione delle informazioni in questione, specie in periodo elettorale, "ossia nel periodo in cui particolarmente rigoroso deve essere il rispetto dei principi di pluralismo e obiettività dell´informazione della concessionaria del servizio pubblico", laddove "invece tale pubblicazione rappresenta la Rai e, segnatamente, i suoi organi, le diverse società del gruppo, le direzioni e testate giornalistiche, come terreno di lottizzazione da parte delle forze politiche che, secondo la ricostruzione di "Libero", procederebbero all´attribuzione di posti e incarichi in base a criteri di appartenenza politica e/o partitica";

VISTE le memorie inviate il 14 e il 31 marzo 2008 con le quali la resistente ha insistito sull´inammissibilità del ricorso, rilevando anche che le richieste della società ricorrente recherebbero soltanto un riferimento generico ai dati personali che si ritengono trattati in modo illecito, senza precisarli, e ha ribadito la liceità del trattamento effettuato con riferimento all´essenzialità dell´informazione rispetto a dati di interesse pubblico tenuto anche conto dell´originalità del fatto (e, in particolare, dell´organigramma che risulterebbe formato "all´interno della stessa Rai"), della qualificazione dei suoi protagonisti (un´azienda "a partecipazione statale di primaria rilevanza sociale ed economica nel Paese") e della "corrispondenza a verità delle informazioni pubblicate", oggetto di verifica da parte dei giornalisti, prima della pubblicazione, "attraverso le proprie fonti";

VISTA la memoria pervenuta via fax il 21 marzo 2008 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, precisando che sarebbero dati personali che la riguardano "non solo i "dati identificativi" pubblicati da Libero ma anche le informazioni, le considerazioni e i commenti dei giornalisti che, in modo diretto e/o indiretto, rendono identificabile la Rai" e, tra essi, "ad esempio, le denominazioni delle singole direzioni/strutture riportate sull´organigramma pubblicato e (…) i nominativi degli amministratori, dirigenti e giornalisti in quanto in esse collocati e nella misura in cui si afferma che tali collocazioni o attribuzioni di incarichi è fatta dalla Rai secondo criteri di appartenenza politica e/o partitica";

RILEVATO, in ordine all´eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice e alla presentazione del ricorso al Garante rispetto alle informazioni personali contenute nell´organigramma pubblicato dal quotidiano "Libero" e nei due articoli posti a commento dello stesso, che, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è «dato personale» "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione";

RILEVATO che, nel caso di specie, il citato "organigramma" contiene tanto informazioni personali, di carattere oggettivo, proprie della società ricorrente (quali quelle relative al suo assetto organizzativo alla data del 20 gennaio 2008, ivi compresi i nominativi dei soggetti che vi prestano la propria attività), quanto altre che, sebbene riferibili direttamente alle singole persone fisiche (quali la ritenuta appartenenza a una determinata area politica) devono essere considerate dati personali riconducibili, sia pure indirettamente, anche alla medesima ricorrente, sia alla luce delle finalità per le quali le stesse sono state trattate (come sostenuto dalla medesima resistente, la notizia della supposta appartenenza politica dei diversi dipendenti della società è da considerarsi di interesse pubblico in quanto è riferibile a soggetti che operano presso strutture di primo rilievo della società concessionaria del servizio pubblico), sia con riferimento agli effetti che le stesse possono spiegare sulla società stessa (cfr., al riguardo, anche Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007);

RITENUTO, tuttavia, che, nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 147, comma 1, lett. b), del Codice; ciò, tenuto anche conto che la valutazione circa la sussistenza di tali presupposti può formare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell´inoltro del ricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento;

RITENUTO, in particolare, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine alle richieste volte a conoscere l´origine dei dati personali contenuti nell´organigramma e le modalità del loro trattamento, nonché a ottenere la comunicazione di eventuali dati "analoghi" conservati e non ancora pubblicati e la loro cancellazione, in quanto le stesse risultano avanzate al titolare del trattamento soltanto un giorno prima della presentazione del ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice e quindi, contrariamente a quanto disposto dall´art. 146, comma 2, dello stesso, senza attendere il decorso di quindici giorni dalla ricezione dell´interpello da parte del titolare medesimo; né, in ordine a tali richieste, può rinvenirsi in atti la prova della sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile che impediva di attendere il decorso dei quindici giorni;

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sotto diverso profilo, per ciò che concerne la richiesta di blocco proposta direttamente al Garante in via di urgenza ai sensi dell´art. 146, comma 1, del Codice dal momento che, alla luce della documentazione in atti, non risulta comprovato, rispetto alla stessa, il pregiudizio "imminente e irreparabile" che sarebbe potuto derivare alla ricorrente dal decorso del breve termine previsto dall´art. 146, comma 2, del Codice per il corretto esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice; ciò, considerato anche che l´ipotizzato pregiudizio alla data di presentazione del ricorso (che è stato proposto soltanto dopo una settimana dalla pubblicazione delle informazioni), atteso il tipo e l´entità del danno invocato, doveva considerarsi, semmai, già configurato;

RILEVATO che la presente dichiarazione di inammissibilità preclude la possibilità di esaminare il ricorso nel merito, lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità per la ricorrente di tutelare nelle sedi competenti, se del caso, i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi di propri diritti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli