g-docweb-display Portlet

Giornalismo: rispetto del principio di essenzialità dell'informazione nel caso di vittime di reato [1527037]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1527037]
[v. anche doc. web n. 1519915]

Giornalismo: rispetto del principio di essenzialità dell´informazione nel caso di vittime di reato - 5 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 26 marzo 2008 presentata dalla sig.a XY;

VISTE le deduzioni formulate dall´avv. Giancarlo Massari per conto di SETA S.p.A. e del dr. Tiziano Marson, direttore responsabile del quotidiano "Alto Adige";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

É pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale l´interessata,  lamenta una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali derivante dalla pubblicazione di tre articoli (ZK, WZ e KX) sul quotidiano "Alto Adige". Il caso riguarda una vicenda giudiziaria in cui la segnalante risulta coinvolta, in qualità di persona offesa, in un procedimento penale conclusosi con una sentenza di condanna per il reato di "circonvenzione di incapace".

La segnalante sostiene che da tali articoli sarebbe derivata anzitutto una lesione dell´onore, dell´immagine e della reputazione, posto che in essi sarebbe stato travisato il senso della sentenza che aveva evidenziato, di fatto, "una mera ingenuità", ma "di certo non instabilità psichica". La segnalante lamenta, inoltre, una violazione della propria sfera di riservatezza che sarebbe derivata dalla pubblicazione di dati (il nome e il cognome, anziché le sole iniziali, nonché altri riferimenti relativi alla professione e all´attività di volontariato). La segnalante, infine, evidenzia che, a seguito della pubblicazione del primo articolo, aveva manifestato la sua contrarietà alla diffusione di tali dati.

Il legale dell´editore e del direttore responsabile nega quest´ultima circostanza e, inoltre, riferisce che le informazioni utilizzate negli articoli sono state fornite dall´avvocato di parte civile; infine, nega che l´infermità psichica sia da considerarsi necessariamente quale dato sensibile legato alle condizioni di salute dell´individuo, citando in proposito una sentenza della Corte di cassazione (n. 40383 del 4 ottobre 2006).

OSSERVA

La questione sottoposta all´esame di questa Autorità concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche. Trova, pertanto, applicazione la disposizione in base alla quale il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, e in particolare del principio dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Garante ha rilevato più volte che i predetti limiti devono essere valutati con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (documento del 6 maggio 2004 Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell´Ordine dei giornalisti; cfr. anche art. 8 della Raccomandazione del Consiglio d´Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003-Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali).

In tale quadro, la circostanza che il quotidiano, nell´articolo del 30 novembre 2007, abbia pubblicato il nome e il cognome, unitamente alla condizione psichica della segnalante, integra un´inosservanza dei predetti princìpi, anche alla luce di quanto già constatato dal Garante in casi analoghi (provv. 11 luglio 2002 doc web1065802). Sebbene l´imputata fosse accusata del delitto di "circonvenzione di incapace" e, pertanto, la condizione psichica della persona offesa avesse una rilevanza pregnante nell´intero impianto accusatorio, non era essenziale riportare anche le generalità della persona offesa.

Il quotidiano, pertanto, avrebbe potuto documentare ugualmente i fatti accaduti omettendo i riferimenti idonei a identificare in modo diretto la persona offesa del reato, anche alla luce della necessità di tutelare la dignità della persona (art. 8 del codice deontologico cit.) rispetto alla diffusione di delicati riferimenti attinenti alle condizioni psichiche. Tale considerazione trova conferma dal confronto con i due precedenti articoli (del ZK e del WZ) nei quali il giornalista aveva invece omesso di fornire elementi individualizzanti relativi alla segnalante, senza che ciò avesse pregiudicato la qualità della notizia.

Al riguardo va anche rilevato che, sebbene l´articolo del KX riportasse dati contenuti nella sentenza, il giornalista era tenuto comunque a rispettare i limiti indicati nell´art. 137 del Codice e nel citato codice di deontologia a tutela dei diritti degli interessati. Tale assunto trova conferma nella disciplina dell´omissione dell´indicazione delle generalità e di altri dati identificativi in caso di riproduzione della sentenza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica(art. 52, commi 1 e 2, del Codice).

Sulla base delle suesposte considerazioni si deve quindi ritenere che la pubblicazione dei dati personali contenuti nell´articolo sia avvenuta in modo non conforme alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Alla luce delle considerazioni svolte il Garante, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), vieta pertanto a Seta S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, di diffondere ulteriormente in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito Internet della testata, il nome e il cognome della segnalante, nonché di indicare la sua professione unitamente ai riferimenti relativi all´associazione in cui essa svolgeva l´attività di volontariato; ciò, tenendo presente che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

Il Garante ravvisa, altresì, la necessità di disporre l´invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Seta S.p.A. in qualità di titolare del trattamento il divieto di diffondere ulteriormente sul quotidiano "Alto Adige", in relazione alla vicenda indicata e anche tramite il sito Internet della testata, il nome e il cognome della segnalante, nonché di indicare la sua professione unitamente ai riferimenti relativi all´associazione in cui essa svolgeva l´attività di volontariato;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Roma,  5 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli