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Provvedimento del 29 maggio 2008 [1535962]

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[doc. web n. 1535962]

Provvedimento del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata il 14 dicembre 2007, con la quale XY, in relazione ad alcune notizie e foto pubblicate sulla rivista "Vanity Fair", edita da Edizioni Condé Nast S.p.A., ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché la cancellazione dei medesimi dati dalle banche dati della società;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 febbraio 2008 nei confronti di Edizioni Condé Nast S.p.A. con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Colomba), nel rilevare che la resistente non aveva fornito riscontro all´interpello preventivo, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto anche "la pubblicazione di una rettifica", nonché di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 16 aprile 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 20 marzo 2008 con la quale la resistente ha fornito riscontro alle richieste della ricorrente, precisando tra l´altro che i dati di cui era in possesso la società (di cui ha indicato l´origine) erano quelli pubblicati nel 2005, "per l´espletamento del diritto di cronaca nell´ambito di un servizio giornalistico", su due numeri successivi della rivista "Vanity Fair" in relazione all´edizione del 2005 del "Festival dei due mondi" di Spoleto e che gli stessi (acquistati da terzi), non essendo stati conservati negli archivi della società, non saranno utilizzati per ulteriori pubblicazioni;

VISTE le memorie anticipate via fax il 27 e il 28 marzo 2008 e il 5 maggio 2008 con le quali la ricorrente ha contestato la liceità del trattamento a suo tempo effettuato con la pubblicazione, rilevando di ritenere insussistente l´interesse pubblico alla conoscenza di informazioni che la riguardano (non essendo, a suo avviso, persona nota al contrario degli altri personaggi citati negli articoli pubblicati dalla resistente) e ha quindi ribadito la richiesta di "rettifica";

VISTE le memorie del 28 marzo e del 30 aprile 2008 con le quali la resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Stefano La Porta), nel rilevare di aver fornito riscontro alle richieste della ricorrente formulate con l´interpello preventivo che "non faceva alcun riferimento alla rettificazione di dati", ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di raccolta dei dati e alla loro esattezza, argomentando a favore della liceità del trattamento effettuato;

RILEVATO che l´odierno ricorso viene preso in considerazione in relazione alle richieste come formulate con l´interpello preventivo del 14 dicembre 2007 e ritenuto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso rispetto alle stesse, avendo la società resistente fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro dichiarando, tra l´altro, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"),  di non conservare nei propri archivi redazionali i dati personali dell´interessata oggetto dell´istanza di cancellazione;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di rettificazione dei dati dal momento che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata con l´interpello preventivo al titolare del trattamento previsto dall´art. 146 del Codice per la proposizione dei ricorsi e non per segnalazioni o reclami;

RILEVATO che resta ferma la facoltà della ricorrente di tutelare, se del caso, nelle sedi competenti i propri diritti con riferimento a eventuali aspetti ritenuti diffamatori o lesivi della propria immagine o identità personale, ovvero di richiedere una rettifica nei termini specificamente previsti dall´art. 8 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, profilo, quest´ultimo, rispetto al quale questa Autorità non ha competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Edizioni Condé Nast S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito dalla citata resistente nel corso del procedimento e alla parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di rettificazione dei dati formulata solo con il ricorso;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Edizioni Condé Nast S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli