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Provvedimento del 26 giugno 2008 [1538601]

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[doc. web n. 1538601]

Provvedimento del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 15 aprile 2008, presentato da Valerio Di Stefano nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di alcune comunicazioni non sollecitate (volte a promuovere finanziamenti personali erogati dalla resistente medesima), ha riproposto le istanze previamente formulate, in data 12 marzo 2008, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine degli stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che l´interessato si è altresì opposto al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali e promozionali, sollecitandone a tale fine la cancellazione, e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 giugno 2008 con la quale questa Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 23 aprile 2008 (e la successiva comunicazione del 9 maggio 2008) con la quale il titolare del trattamento ha inviato copia di un riscontro datato 8 aprile 2008 (a suo dire, già inoltrato al ricorrente), nel quale ha precisato, tra l´altro, che i dati personali dell´interessato sono stati acquisiti "in occasione della domanda di finanziamento nr. (…) dal quale è stata successivamente concessa la linea di credito nr. (...) estinta nel mese di agosto 2006" e in ogni caso "di aver interrotto definitivamente l´invio di nostre iniziative commerciali, pubblicitarie e di marketing, che sarà effettiva trascorsi i tempi tecnici occorrenti";

VISTE le note pervenute via fax il 1° maggio 2008 e l´11 giugno 2008 con le quali il ricorrente, nell´affermare di non aver mai ricevuto il riscontro datato 8 aprile 2008, ne ha comunque sottolineato la tardività (documentando che la propria istanza era stata ricevuta fin dal 17 marzo 2008 presso la sede legale della resistente) e ha quindi ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento, prendendo atto dei riscontri nel frattempo forniti;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la società resistente fornito sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Findomestic Banca S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Findomestic Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1538601
Data
26/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso