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Provvedimento del 17 luglio 2008 [1541699]

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[doc. web n. 1541699]

Provvedimento del 17 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante l´11 aprile 2008, presentato da XY e ZW (rappresentati e difesi dall´avv. Mariagrazia Cafisi), nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore KX, nei confronti del Liceo ginnasio G.B. Vico e dell´Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" di Nocera Inferiore, con il quale i ricorrenti, nel lamentare la ricezione di una telefonata con la quale erano stati avvisati, prima dell´affissione dei risultati degli scrutini finali, dell´esito scolastico negativo del proprio figlio, nonché del successivo inoltro a quest´ultimo di una comunicazione volta a promuovere i corsi di recupero organizzati dall´Associazione culturale citata, hanno ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) ai due titolari del trattamento, volte a conoscere l´origine dei dati relativi al minore, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, nonché l´eventuale responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali tali dati sono stati eventualmente comunicati; visto che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la cancellazione dei dati personali del minore, avendo lo stesso "cambiato istituto scolastico";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la successiva nota del 26 maggio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 29 aprile 2008 con la quale il dirigente scolastico del Liceo ginnasio G.B. Vico, nell´illustrare le ragioni e le modalità attraverso cui il Liceo, nel giugno 2007, ha contattato telefonicamente i genitori del minore per avvisarli della mancata ammissione dello stesso alla classe successiva, ha richiamato il riscontro fornito ai ricorrenti prima della presentazione del ricorso con il quale aveva precisato che i dati relativi al minore erano stati inviati nel luglio 2007 alla scuola nella quale questi si era trasferito;

VISTA la memoria inviata via fax il 2 maggio 2008 con la quale l´Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" ha fornito riscontro alle richieste dei ricorrenti, dichiarando tra l´altro di avere tratto i dati personali del minore dal quadro dei risultati scolastici affisso presso il Liceo ginnasio G.B. Vico di Nocera Inferiore e da una successiva ricerca dell´indirizzo sull´elenco telefonico "pagine bianche", nonché di averli cancellati già nel luglio 2007;

VISTA la memoria inviata via fax il 16 giugno 2008 con la quale i ricorrenti hanno contestato la liceità della modalità scelta dal Liceo ginnasio G.B. Vico per la comunicazione della notizia della mancata promozione del figlio alla classe successiva, nonché il successivo utilizzo dei dati personali del minore per finalità promozionali effettuata dall´Associazione culturale resistente; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTE le note del 21 giugno e 7 luglio 2008 con le quali il Liceo ginnasio resistente ha fornito ulteriori precisazioni in ordine al trattamento dei dati del minore effettuato con esclusivo riferimento a specifici obblighi di legge e alla necessità di conservare, per i tempi previsti dalla legge, alcune tipologie di dati personali relativi agli allievi (quali le informazioni relative alle valutazioni finali contenute nei registri perenni, i dati contenuti nei registri personali dei docenti, i compiti scritti, ecc.);

VISTA la nota inviata via fax il 10 luglio 2008 con la quale l´Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" ha comunicato che la stessa ha cessato la propria attività il 4 luglio 2008;

RILEVATO che il ricorso disciplinato dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere proposto solo per soddisfare specifiche richieste formulate - precedentemente e negli stessi termini- nei confronti del titolare del trattamento con esclusivo riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice; rilevato che pertanto, nell´odierna decisione, devono essere prese in considerazione esclusivamente le istanze (relative al citato art. 7) formulate dai ricorrenti nell´interpello preventivo rivolto ai titolari del trattamento e in seguito richiamate quali richieste oggetto del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del minore dagli archivi del Liceo ginnasio resistente dal momento che gli stessi, in parte trasmessi al nuovo istituto scolastico presso il quale il minore risulta essersi trasferito, non risultano, sulla base della documentazione in atti, essere trattati in violazione di legge, in quanto conservati dall´amministrazione resistente nell´esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto di specifiche disposizioni normative;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle altre istanze formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice nei confronti del Liceo ginnasio resistente avendo quest´ultimo  fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere anche sul ricorso proposto nei confronti dell´Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" di Nocera Inferiore dal momento che la stessa ha fornito riscontro a tutte le richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice e, in particolare, alle richieste relative all´origine dei dati e alla loro cancellazione, con dichiarazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 150 euro a carico dell´Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" di Nocera Inferiore e nella misura di 50 euro a carico del Liceo ginnasio G.B. Vico;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione  dagli archivi del Liceo ginnasio resistente dei dati personali del minore interessato;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate nei confronti del Liceo ginnasio "G. B. Vico" e dell´Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" di Nocera Inferiore;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 150 euro a carico dell´Associazione culturale "Centro studi Padre Pio" di Nocera Inferiore e nella misura di 50 euro a carico del Liceo ginnasio G.B. Vico, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 17 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1541699
Data
17/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso