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Telemarketing: banche dati precedenti al 1° agosto 2005 - Provvedimento inibitorio - 26 giugno 2008 [1544326]

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[doc. web n. 1544326]

[v. Comunicato stampa]

Telemarketing: banche dati precedenti al 1° agosto 2005 - Provvedimento inibitorio - 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l´art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell´abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori tra cui rientrano quelli pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l´Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici "alfabetici" del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto all´informativa; visto che, in riferimento ai casi in cui l´interessato ha manifestato il proprio consenso a ricevere informazioni commerciali o promozionali, l´indirizzo o, a seconda dei casi, il numero telefonico sono contrassegnati da un simbolo apposito che indica la disponibilità dell´abbonato a ricevere pubblicità per telefono oppure materiale pubblicitario a domicilio;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l´Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l´utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");

RILEVATO che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede l´utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale (fermo restando quanto previsto dall´art. 130 del Codice riguardo a talune modalità di contatto degli interessati) di alcune categorie di dati e, in particolare: a) di quelli presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l´interessato ha manifestato il proprio consenso (Provv. 15 luglio 2004 cit.); b) di quelli presenti negli elenchi c.d. "categorici" (Provv. 14 luglio 2005 cit.); c) di quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il numero ingente di segnalazioni pervenute a questa Autorità con le quali è stata lamentata la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di diversi operatori di telefonia e, tra questi, di Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A., nonché Sky Italia s.r.l.;

CONSIDERATO che in più circostanze tali titolari del trattamento hanno dichiarato a questa Autorità, a seguito di richieste d´informazioni, che i dati personali utilizzati per le chiamate promozionali sono stati acquisiti da Consodata S.p.A.;

RILEVATO che per conto di Consodata S.p.A., a seguito delle richieste d´informazioni dell´Autorità, è stato dichiarato in atti che:

  • i dati relativi ai segnalanti sono stati tratti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005;
  • la banca dati nella quale sono state inserite tali informazioni si trova presso la sede della società;
  • gli interessati sarebbero stati contattati in più occasioni "nel corso degli anni successivi all´inserimento nella […] banca dati";
  • in occasione del contatto con gli interessati la società, "direttamente o per il tramite del soggetto che ha effettuato la comunicazione, ha fornito all´atto della registrazione dei dati l´informativa" (di cui Consodata S.p.A. allega il testo alla nota di riscontro);
  • "la raccolta e l´utilizzo dei dati dell´interessato sono stati effettuati senza un espresso consenso a tali utilizzi, ai sensi dell´art. 24 lett. c) del d.lgs. 196/2003, avendo tratto i dati da elenchi pubblici, liberamente utilizzabili all´epoca del loro utilizzo";

RILEVATO dalle segnalazioni degli interessati e dalle stesse note di riscontro che Consodata S.p.A. non si è limitata a estrarre i dati personali dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005, avendoli, dopo tale data, comunicati a terzi i quali li hanno a loro volta utilizzati per finalità promozionali e pubblicitarie;

CONSIDERATO che Consodata S.p.A. non ha fornito idonei elementi a sostegno delle proprie dichiarazioni relative all´effettivo rilascio di un´informativa agli interessati;

RILEVATO, comunque, che nel testo dell´informativa che Consodata S.p.A. asserisce di aver utilizzato prima del 1° agosto 2005 si legge: "i dati, di cui non è prevista la diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali per fini promozionali e commerciali"; "I dati potranno essere comunicati, in Italia o all´estero, ad aziende o professionisti che li richiedano a Consodata per le stesse finalità"; rilevato, quindi, che tale informativa non indica specificamente, come previsto dall´art. 13, comma 1, lett. d) del Codice, tutte le notizie ivi richieste ("i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l´ambito di diffusione dei dati medesimi");

RILEVATO, inoltre, che dalla documentazione prodotta in merito all´informativa, il testo indicato dalla società non risulta coerente con le dichiarazioni rese; in calce all´informativa ha infatti riportato uno spazio dedicato alla manifestazione del consenso, mentre la stessa società afferma, nelle note di riscontro, che per tali trattamenti quest´ultimo non è stato acquisito, trovando applicazione, a suo dire, l´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

CONSIDERATO, pertanto, che le comunicazioni dei dati personali poste in essere dalla società successivamente al 1° agosto 2005 configurano autonomi trattamenti che, come tali, richiedevano un´informativa preventiva agli interessati e l´acquisizione di uno specifico e libero consenso; considerato che tale consenso, dalle stesse dichiarazioni rese dalla società, non risulta essere stato acquisito;

CONSIDERATO che dopo il 1° agosto 2005 i dati personali già estratti dagli elenchi telefonici potevano essere oggetto di comunicazione solo qualora tale trattamento fosse indicato nell´informativa e l´interessato avesse manifestato uno specifico consenso (art. 23 del Codice);

RILEVATO che dalle dichiarazioni rese da Consodata S.p.A. non risulta che la stessa abbia sollecitato agli interessati l´espressione di uno specifico consenso per la comunicazione a terzi dei dati raccolti;

RILEVATO che il trattamento di dati personali, che non risulta svolto in modo lecito, ha carattere sistematico;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che le banche dati create da Consodata S.p.A. con le informazioni estratte dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005 sono state cedute a diversi soggetti, anche non operanti nel settore delle telecomunicazioni, in vigenza del nuovo regime applicabile agli elenchi telefonici;

RILEVATO che Sky Italia s.r.l., Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. hanno quindi acquisito per finalità promozionali e pubblicitarie dati che Consodata S.p.A. non poteva comunicare lecitamente a terzi;

RILEVATO che nel provvedimento del 29 maggio 2003 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840) l´Autorità ha stabilito che chi acquisisce una banca dati la cui utilizzazione è possibile in base al consenso degli interessati deve accertare che questi ultimi abbiano acconsentito validamente alla comunicazione dei dati che li riguardano e al loro successivo utilizzo per finalità promozionali e pubblicitarie;

CONSIDERATO comunque che, anche con riferimento all´eventuale trattamento dei dati da parte di Consodata S.p.A., l´Autorità aveva in passato rilevato la liceità dei trattamenti di dati personali estratti dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005 utilizzati dal titolare del trattamento per contattare direttamente gli interessati a condizione che fosse stata fornita a suo tempo un´idonea informativa, circostanza non riscontrata nel caso in esame;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dr. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

considerato che i dati personali di cui è stato accertato l´illecito trattamento non possono, per espressa previsione di legge (art. 11, comma 2, del Codice), essere ulteriormente utilizzati:

  1. vieta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice a Consodata S.p.A. di effettuare altri trattamenti di ulteriori dati personali provenienti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005, utilizzati senza idonea informativa e, nelle ipotesi in cui sia previsto per legge, senza consenso;
  2. vieta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice a Sky Italia s.r.l., Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. di utilizzare i dati personali acquisiti da Consodata S.p.A., o da altri soggetti che li abbiano ceduti a terzi senza consenso, per svolgere attività promozionali e pubblicitarie.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli